livello elementare
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ARGOMENTO: NAUTICA
PERIODO: XXI SECOLO
AREA: DIDATTICA
parole chiave: titoli professionali del diporto
Con il decreto 13 dicembre 2023, n. 227, concernente la riforma dei Titoli professionali del diporto per il personale imbarcato su imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio e sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (iscritte al Registro definisce un nuovo titolo nazionale che viene definito “Ufficiale di Navigazione da diporto di 2a classe” (non aderente alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, nota anche come Convenzione STCW ’78 o semplicemente STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Coloro che saranno in possesso di questa nuova figura potranno quindi condurre, in qualità di comandante, unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT. Ribadisco che si tratta di un titolo d valore solo nazionale che avrà una validità 10 anni e non richiederà l’iscrizione alla Gente di mare.
Per chi di interesse ecco il testo della legge

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Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995; Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate a Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e, in particolare, gli articoli 2, comma 3, lettere a) e c), e 3; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, l’articolo 36 -bis; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima); Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, concernente il regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2016, recante procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2016; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016; Sentito il Ministero dell’istruzione e del merito; Sentito il Ministero dell’università e della ricerca; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell’adunanza del 12 settembre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 37871 del 19 ottobre 2023 e integrazione del 29 novembre 2023; |
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121
Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431» sono sostituite dalle seguenti: «e di noleggio occasionale di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 2 e 49-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171» |
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b) all’articolo 2, comma 1: |
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c) all’articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe, salva la facoltà per gli interessati di iscriversi nelle matricole della gente di mare di prima categoria.»; |
| d) all’articolo 4:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) aver assolto l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oppure essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;» 2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1 -bis. Al momento dell’imbarco, il comandante rilascia all’allievo ufficiale di navigazione del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 1-ter. Nel libretto di cui al comma 2 è riportato l’addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta delegato.»; |
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e) dopo l’articolo 4, è inserito il seguente: «Art. 4-bis (Requisiti e limiti di abilitazione per l’ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe) L’ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT: a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio; Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti: |
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f) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Requisiti e limiti di abilitazione per l’ ufficiale di navigazione del diporto) 1. L’ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare: 2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti: |
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d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), familiarizzazione alla security per il personale imbarcato, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato “First Aid” secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute; |
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e) dopo il completamento del periodo di addestramento di cui alla lettera c), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; |
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g) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Art. 6 (Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto) Il capitano del diporto può imbarcare: Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto; 3. Se l’interessato non è in possesso dell’attestato del corso di formazione all’utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System- ECDIS) – livello operativo o del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di capitano del diporto è rilasciato con l’annotazione della limitazione all’imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.»; |
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h) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto). |
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i) all’articolo 8: 1.al comma 2 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «svolto in conformità a quanto previsto per il conseguimento dell’abilitazione alla navigazione a vela per le patenti nautiche di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171»; 2. al comma 5, le parole «libretto di navigazione» sono sostituite dalla seguente: «certificato» 3. dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5 -bis. Coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela conseguono senza esami la specializzazione di cui al comma 2.»; |
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l) all’articolo 9: 1) al comma 1, lettera b), le parole «scolastico ai sensi dell’articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»; 2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Al momento dell’imbarco, il comandante rilascia all’allievo ufficiale di macchina del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 1-ter. Nel libretto di cui al comma 1-bis è riportato l’addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina delegato.»; |
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m) all’articolo 10, comma 2: 1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane, integrato dallo svolgimento, con esito favorevole, di un percorso formativo di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il percorso formativo integrativo non è necessario se l’interessato è in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»; 2) alla lettera c), le parole «comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio» sono sostituite dalle seguenti: «comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche» e le parole «di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati ed impianti marittimi e di tecnico del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione secondaria di secondo grado ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»; 3) alla lettera d), dopo le parole «responsabilità sociali (PSSR),» sono inserite le seguenti: «familiarizzazione alla security per l’equipaggio (security awareness), engine resource management leadership and team work a livello operativo e high Voltage technology a livello operativo,» e la parola «elementare» è sostituita dalle seguenti: «sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato “First Aid ”; 4) alla lettera e), le parole «del predetto addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «dell’addestramento di cui alla lettera c) » e le parole «in servizio di guardia nel locale macchina di cui all’articolo 11 del D.M. 5 ottobre 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalità stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; |
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n) all’articolo 11: 1) al comma 1, dopo le parole «primo ufficiale di macchina su» sono inserite le seguenti: «imbarcazioni o» e dopo le parole «direttore di macchina su» sono inserite le seguenti: «imbarcazioni o»; |
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o) all’articolo 12: 1) al comma 1, le parole «aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione superiore a 3000 Kw» sono sostituite dalle seguenti: «o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche»; 2) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b -bis) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina presso enti, istituti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allo svolgimento del percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina.»; |
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p) dopo l’articolo 12, è inserito il seguente: «Art. 12-bis (Funzioni equivalenti) 1. Ai fini del rinnovo dei certificati di ufficiale di navigazione del diporto e capitano del diporto sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto le seguenti occupazioni, svolte per almeno 24 mesi nei cinque anni di validità del certificato da rinnovare: a) pilota del porto; b) ormeggiatori) ispettore di organismi di classifica; |
| q) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13 (Rapporti tra titoli professionali marittimi e titoli professionali del diporto). 1. I certificati di competenza di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, consentono ai loro possessori di ottenere le seguenti abilitazioni di cui all’articolo 2 del presente regolamento: a) il certificato di competenza di ufficiale di coperta consente di ottenere il certificato di ufficiale di navigazione del diporto; b) i certificati di competenza di primo ufficiale di coperta consentono di ottenere il certificato di capitano del diporto; c) i certificati di competenza primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT e di comandante consentono di ottenere il certificato di comandante del diporto; d) il certificato di competenza di ufficiale di macchina consente di ottenere il certificato di ufficiale di macchina del diporto; e) i certificati di competenza di primo ufficiale di macchina consentono di ottenere il certificato di capitano di macchina del diporto; f) i certificati di competenza di direttore di macchina consentono di ottenere il certificato di direttore di macchina del diporto.» ; r) all’articolo 14: 1) il comma 1 è abrogato; «2-bis. I certificati del diporto rilasciati o rinnovati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione conservano validità e specie di abilitazione fino alla scadenza, con possibilità di rinnovo, anche prima della scadenza, dimostrando il possesso dei certificati di addestramento previsti dal presente regolamento. 2-ter. I certificati di addestramento e i moduli formativi necessari per il conseguimento di un titolo superiore per il quale è richiesto un titolo inferiore che è stato conseguito prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono quelli previsti dal presente regolamento.».
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Art. 2. Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Fine parte I – continua
Per maggiori informazioni, rivolgetevi all’ufficio della Guardia Costiera più vicino
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