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Un approfondimento sulla normativa della subacquea

tempo di lettura: 8 minuti

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livello medio
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ARGOMENTO: NORMATIVA SUBACQUEA

PERIODO: ODIERNO
AREA: ITALIA
parole chiave: subacquea, certificazione

 

Con riferimento all’articolo, estratto dal sito della Guardia Costiera (vedi link), recentemente pubblicato su OCEAN4FUTURE, che descrive le linee guide ISO per le attività subacquee ricreative, mi pare doveroso fornire un mio contributo in merito alla questione che seguo alacremente e con passione da molti anni. 

In particolare vorrei partire con l’affermazione che appare fuorviante il concetto secondo cui in Italia non esista alcun dispositivo normativo che regoli tali attività”. Sulla base della mia esperienza ciò può riferirsi ed essere correlato con le attività subacquee ricreative ma non per quelle professionali. Nel contempo, non si tiene conto delle ordinanze delle Capitanerie di Porto che hanno, comunque, valore di legge e devono obbligatoriamente essere applicate e rispettate. Ciò non significa che il problema di una regolamentazione nazionale non esista e non sia sentito da più parti. Di fatto, percorsi normativi, seppure in chiave volontaria, sono stati intrapresi e portati a termine dalle organizzazioni sportive federali, agenzie didattiche, centri di formazione all’immersione ricreativa.

Queste attività hanno un riferimento nelle norme minime create dai gruppi di lavoro del Comitato Europeo di Normazione (CEN TC329 WG3) e in seguito dell’Organizzazione per gli Standard Internazionali (ISO TC228 WG1) ed il rispettivo gruppo di lavoro UNI creato nel 2000 sotto la gestione dell’UNITER. La European Underwater Federation (EUF) ha fortemente promosso quest’attività e ha fondato assieme all’Istituto di Normazione Austriaco (ON/AS), ente per la certificazione di conformità con le norme EN e ISO, frutto dell’attività dei suddetti gruppi di lavoro, la EUF Certification International (in seguito riferito come ECI). In questa struttura, la gestione delle certificazioni spetta esclusivamente all’AS+ (il ramo di certificazione dell’ON) mentre l’EUF ne ha un ruolo di definizione e supervisione procedurale, e non ne ha un interesse finanziario. La missione dell’EUF stessa è la tutela degli interessi dell’attività subacquea ricreativa al livello europeo. Ne sono membri CMAS Europa, RSTC Europa, tutti i rami europei delle didattiche multinazionali maggiori di subacquea ricreativa, e molte federazioni subacquee europee.

La EUF richiede alle didattiche associate l’ottenimento e la manutenzione della certificazione EUF-CI che ha una validità a termine che non supera i cinque anni. In Italia, UNITER offre una via alla certificazione che, in alcune condizioni imposte dall’ECI, può essere convertita alla certificazione EUF-CI. Per integrare quanto citato nell’articolo, voglio citare le norme “Servizi per l’immersione ricreativa” applicabili attualmente alle didattiche subacquee ricreative di seguito riportate:

UNI EN ISO 24801-1:2014 Requisiti per la formazione di subacquei ricreativi –
Parte 1: Livello 1 – Subacqueo non autonomo e/o guidato (Supervised Diver)
UNI EN ISO 24801-2:2014 Requisiti per la formazione di subacquei ricreativi –
Parte 2: Livello 2 – Subacqueo autonomo (Autonomous Diver)
UNI EN ISO 24801-3:2014 Requisiti per la formazione di subacquei ricreativi –
Parte 3: Livello 3 – Guida subacquea (Dive Leader)
UNI EN ISO 24802-1:2014 Requisiti per la formazione degli istruttori subacquei –
Parte 1: Livello 1
UNI EN ISO 24802-2:2014 Requisiti per la formazione degli istruttori subacquei –
Parte 2: Livello 2 
UNI ISO 11107:2010 Requisiti per i programmi di addestramento per le immersioni con aria arricchita nitrox (EAN)
UNI ISO 11121:2018 Requisiti per i programmi introduttivi all’immersione subacquea
UNI ISO 13289:2011 Requirements for the conduct of snorkelling excursions
UNI ISO 13970:2012 Requirements for gas blender training programmes

Le suddette norme fanno anche riferimento alla ISO 24803, attualmente pubblicata dall’UNI come UNI EN ISO 24803:2017. ovvero Requisiti per i fornitori di servizi per l’immersione subacquea ricreativa”. Altre norme sono in corso di preparazione.

Ambito professionale
In ambito professionale commerciale vi sono diversi impianti legislativi che definiscono le attività subacquee professionali e ne indicano ambienti e procedure. Questi sono il DpR n° 886 del 24 maggio 1979 che all’art. 53 sancisce: CAPO VII – IMPIEGO DI OPERATORI SUBACQUEI – Prescrizioni generali – Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l’ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica. Tutte le immersioni devono essere autorizzate dal predetto responsabile.

Non è consentito l’impiego di operatori subacquei quando non siano presenti a bordo gli equipaggiamenti, le attrezzature ed i mezzi di salvataggio necessari per rendere sicure le immersioni, o quando vi siano dubbi sulle condizioni psico-fisiche degli operatori stessi. Il datore di lavoro deve prevedere la disponibilità, a seconda delle situazioni, di una camera iperbarica a bordo o di un rapido collegamento con un centro di emergenza dotato di tale attrezzatura. [1] Note: 1 Comma aggiunto dall’art. 97, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624. C’è poi il Decreto della Marina Mercantile del 13.1.1979 che istituisce la Categoria dei Sommozzatori ad uso locale. E il Decreto “Liberalizzazioni” del CDM del 24 gennaio 2012 che, all’articolo 16 punto 2, stabilisce che “Le attività di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366”.

E’ noto che le norme tecniche UNI/EN/ISO hanno carattere di volontarietà e non sono obbligatorie se esse non vengono adottate come procedure di buona regola in una legge  “cogente erga omnes”.

Statistica  ed incidenza degli incidenti subacquei
La casistica di incidenti subacquei è in Italia più frequente e consistente, rispetto ad altri Paesi, attesa la caratteristica di profondità e di siti che richiedono particolare addestramento e formazione da parte degli appassionati subacquei, è maggiore rispetto ad altri ambienti, come i mari tropicali. Nei soli ultimi anni sono oltre la dozzina le vittime di incidenti subacquei legati ad imperizia, disattenzione e procedure non adeguate agli ambienti in cui l’evento si è materializzato.

Difatti nel recente passato ci sono stati diversi episodi, tutti mortali, che sono avvenuti a subacquei professionisti e ricreativi e quasi tutti sono ascrivibili ad omissioni o incaute procedure legate sostanzialmente ad interpretazioni soggettive di norme volontarie adottate dalle agenzie didattiche o organizzazioni (federazioni). In mancanza di un preciso quadro legislativo le ordinanze di capitaneria di porto, per quanto riguarda le immersioni ricreative, adottano criteri che fanno riferimento al possesso di un brevetto “riconosciuto” ma quasi mai fanno riferimento a Norme UNI (ad eccezione della Norma UNI 11366 che riguarda il mondo professionale ai sensi del Decreto Monti del 24 gennaio 2012, art. 16 punto 2 spesso citata in preambolo nelle ordinanze per la sicurezza nei lavori subacquei).

Sui siti internet delle singole autorità portuali (oppure su www.guardiacostiera.it) si possono scaricare le ordinanze relative alle attività subacquee ricreative ma in nessuna si fa riferimento alle norme UNI/ISO/EN.

Sintomatica, ed una per tutte, l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova che descrive i requisiti per le immersioni ricreative sul sito della petroliera Haven visibile al link. Tale ordinanza non fa alcun riferimento al possesso di brevetti di nessun tipo ma ad un generico ed insufficiente quadro di sicurezza in capo alle organizzazioni, non profit o professionali, che organizzano immersioni sul sito. Il relitto della Haven è tristemente noto come “fabbrica di morti” dove gli incidenti mortali sono stati una mezza dozzina nel corso degli ultimi anni. Abbondante bibliografia è visionabile sul web consultando siti di giornali online.

Le Capitanerie di Porto fanno riferimento nelle loro ordinanze a comportamenti di buon senso ma mai a precise linee guida (come le UNI/ISO/EN) ed a nessuna legge nazionale dato che in Italia non è stata mai emanata alcuna legge quadro in materia.

Organizzazioni ed istituzioni governative come le Forze Armate, Polizia di Stato, Corpo delle Capitanerie di porto, Vigili del Fuoco, benché esclusi da norme e regole di tipo commerciale, hanno valide e rigorose procedure operative interne. Anche organismi come CNR, ISPRA, ENEA hanno realizzato procedure operative per il proprio personale che effettua immersioni per scopi scientifici e di istituto. 

Nel resto d’Europa i Paesi hanno un quadro legislativo specifico per ogni tipo di attività subacquea. Ad esempio la Francia ha un dipartimento per lo Sport che ha pubblicato una linea guida a cui le organizzazioni didattiche ed i subacquei devono attenersi, scaricabile al sito.

 

Il Regno Unito ha un dipartimento per le attività subacquee che definisce linee guida obbligatorie molto dettagliate e coerenti con le singole specialità, dal mondo del lavoro a quella dei media, dell’archeologia subacquea, dell’attività militare, il lavoro portuale e le attività in ambito degli allevamenti di piscicoltura. Le linee sono consultabili sul sito governativo che raccoglie le disposizioni legislative. Tutte le linee guida riguardanti il Diving nel territorio inglese, ad emanazione governativa, sono scaricabili al sito. Il monitoraggio delle evoluzioni ed innovazioni nel settore sono oggetto di una “strategia” nazionale che si è sviluppata costantemente negli anni. La più recente è scaricabile al link. 
La Spagna ha recentemente emanato dispositivi legislativi riguardante la Formazione Professionale dei Subacquei professionisti e degli Istruttori subacquei Sportivi. Il primo dispositivo è scaricabile al seguente link mentre quello relativo agli istruttori subacquei sportivi sul link. Inoltre, le linea guida governative per le attività professionali subacquee sono pubblicate al link.  L’Ucraina ha emanato la legge per la pesca sportiva subacquea. L’Austria ha determinato la formazione e le conoscenze necessarie per eseguire lavori subacquee nei campi scientifici ed ingegneristici, incluse quelle necessarie per  l’assistenza a questi. Sarebbe oltremodo lungo l’elenco delle nazioni che hanno emanato leggi e linee guida per le attività subacquee.

Nell’ambito delle organizzazione europea molti Paesi della UE (ma anche non UE, come la Turchia) hanno dato vita, nel 1973, ad un organismo di diritto privato, la European Diving Technology Committee con lo scopo di armonizzare le procedure e le linee guida, sia in campo volontario sia per quello legislativo per il settore professionale. Con il passare degli anni all’organismo hanno aderito gran parte delle nazioni che hanno interessi nel settore marittimo e subacqueo. Sotto la spinta “europeista” l’organismo è andato ad assumere sempre più assetto di consulente autorevole e qualificato per il governo europeo e i governi delle singole nazioni che ne fanno parte.

E l’Italia?
L’Italia è membro componente con quattro rappresentanti (Governo, industria, sanità e sindacato). In questo contesto vengono discusse e aggiornate le linee guida nazionali in coerenza con le indicazioni date dall’EDTC per la loro formulazione. Inoltre si sta cercando di “armonizzare” a livello di governo europeo tutte le norme nazionali in una unica norma europea che possa essere adottata indifferentemente da tutti.  Ciò nella considerazione che le attività subacquee professionali non hanno, ormai da decenni, una connotazione meramente territoriale ma si svolgono in un contesto internazionale e spesso in Paesi diversi da quelli di origine dell’azienda.

Questo concetto vale anche per le attività subacquee ricreative che rappresentano un importante voce del turismo internazionale. Recentemente la Norma UNI 11366 è stata recepita quale unica norma di riferimento per le attività subacquee professionali. C’è, però da osservare che in Italia, laddove vengano applicate norme e regole per la formazione dei subacquei ricreativi e le procedure di sicurezza, l’infortunistica è a livelli molto bassi. Nel campo professionale l’applicazione della Norma UNI 11366 ha praticamente azzerato l’infortunistica. 

Un esempio per tutti viene dai lavori subacquei per il Mose di Venezia dove a base delle procedure nel complesso e delicato quadro operativo è stata adottata la Norma UNI 11366 e dove gli infortuni subacquei sono, alla data odierna, zero. Gli infortuni che invece si sono verificati sono tutti avvenuti in ambiti dove la Norma UNI è stata disattesa o, addirittura, non applicata. Su questi fatti, spesso luttuosi, diverse sono state le interrogazioni parlamentari a suo tempo presentate in maniera bipartisan.

Conclusioni
In ultima analisi le osservazioni in merito alla applicazione, negli standard formativi per subacquei, di linee guida UNI/ISO/EN sono – a mio avviso – del tutto coerenti con le necessità effettive di formazione ed assicurano, nel contempo, quella garanzia Costituzionale che una legge non debba “celare” interessi di marchio. Esse, infatti, non citano in alcun modo una “sigla” di certificazione ma indicano esclusivamente percorsi e moduli formativi, adottabili da chiunque voglia offrire formazione assumendosi in proprio l’onere e il diritto di dotare quel percorso di una sigla di agenzia o organizzazione. E’ ciò che è successo con la Norma UNI 11366 che licenziata da UNI è divenuta poi legge dello Stato come procedura di Buona Regola e Stato dell’Arte come certificato anche da una circolare che il MiSE ha inviato ad istituzioni ed organizzazioni sindacali.

In sintesi, si evince la necessità di una legge-quadro nazionale per il settore subacqueo italiano, sia ricreativo che professionale, unico nel quadro europeo ed anche internazionale a non disporre di una chiara direttiva legislativa “cogente erga omnes” al pari delle altre Nazioni, che si affida ad ordinanze, spesso in contraddizione tra di loro, e costringe gli operatori, ma anche le Istituzioni preposte alla prevenzione, a voli pindarici e approssimativi per il rispetto delle ordinanze e nella emanazione di esse.

Giovanni Esentato

Si ringraziano per la consulenza alla stesura dei dati relativi all’EUF ed UNI Bruno Galli, presidente Assosub e FIAS ed il dott. Wolfgang Mehl già presidente EUF e ricercatore scientifico presso Commissione Europea.

 

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