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Normativa nautica: Codice della nautica da diporto Titolo I e II

tempo di lettura: 21 minuti

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livello elementare 

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ARGOMENTO: NORMATIVA NAUTICA
PERIODO: ODIERNO
AREA: NORME
parole chiave: Nautica

 

L’estate si avvicina e molti amanti del mare si apprestano a solcarlo per nuove avventure. Fra i tanti navigatori ci sono molti neofiti che hanno o stanno conseguendo una patente nautica. Al fine di darvi qualche utile riferimento ho raccolto alcuni documenti che vi potranno aiutare a districarvi tra burocrazie e complessità. Ho evidenziato solo alcuni articoli per cui consiglio, per una piu completa consultazione, di seguire questo link per poter leggere per intero i vari decreti legge.

codice diportoIniziamo oggi con il Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 in vigore dal 13 luglio 2015.

Titolo I
REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Capo I
Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all’articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché’ quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.)

3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell’applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.

Art. 2.
Uso commerciale delle unità da diporto

L’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;

b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;

c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

L’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell’Unione europea ((o extraeuropei)), l’esercente presenta all’autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell’unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.

... omissis …


gommoneArt. 3.
Unità da diporto

Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;

c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);

d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b). 18

Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto

Art. 4.
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:

1) unità da diporto, anche parzialmente completate, con scafo di lunghezza compresa tra 2,5  e ventiquattro metri;

2) moto d’acqua, come definite dall’articolo 5;

3) componenti di cui all’allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere installati;

b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:

1) motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto e moto d’acqua;

2) motori di propulsione installati su o in tali unità oggetto di una modifica rilevante del motore;

c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:

1) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;

2) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell’unità e successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla trasformazione;

3) moto d’acqua;

4) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati ad essere installati su unità da diporto

Le disposizioni del presente capo non si applicano a:

a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):

1) unità destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per l’addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;

2) canoe e kayak, gondole e pedalò;

3) tavole a vela;

4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;

 5) originali e singole riproduzioni di unità storiche, progettate prima dell’anno 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore;

6) unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;

 7) unità realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;

 8) unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio ed a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per l’insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, indipendentemente dal numero di passeggeri;

 9) sommergibili;

10) veicoli a cuscino d’aria;

11) aliscafi;

12) unità a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;

b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b):

 1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati ad essere installati, su: unità destinate unicamente alle regate e identificate in tale senso dal costruttore, unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario, unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per l’insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella citata direttiva 82/714/CEE, indipendentemente dal numero di passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d’aria e aliscafi;

 2) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore all’anno 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità di cui al comma 2, lettera a), numeri 5) e 7);

 3) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;

c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unità di cui alla lettera b) del presente comma, le unità costruite per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.

Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d’acqua e alle emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1, a decorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore del presente codice.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unità da diporto utilizzate per noleggio, locazione, insegnamento della navigazione da diporto o come unità appoggio per le immersioni subacquee, purché’ immesse sul mercato per finalità di diporto.


Codice-delle-BandiereArt. 5.
Definizioni
Ai fini del presente capo, si intende per:

a) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o piu’ altri componenti;

b) moto d’acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno;

c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;

d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:

1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell’allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore;

2) che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;

e) trasformazione rilevante dell’unità: la trasformazione di un’unità che:

1) modifica il mezzo di propulsione dell’unità;

2) comporta una modifica rilevante del motore;

3) altera l’unità in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unità ;

f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l’unità è  mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d’acqua;

g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo;

h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l’intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;

i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell’Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.

 Art. 6.
Requisiti essenziali di sicurezza

1. I prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell’ambiente e dei consumatori indicati nell’allegato II.

2. I motori entrobordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, devono essere conformi ai requisiti stabiliti, in aderenza alla normativa comunitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. La marcatura CE di cui all’articolo 8 attesta la conformità dei prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall’articolo 12.

4. I prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, si presumono conformi ai requisiti indicati dal comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Art. 7.
Immissione in commercio e messa in servizio
… omissis …

Art. 8.
Marcatura CE di conformità
… omissis …

Art. 9.
Valutazione della conformità
… omissis …

Art. 10.
Organismi di certificazione
… omissis …

Art. 11.
Vigilanza e verifica della conformità
La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del presente capo è demandata al Ministero delle attività  produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro.

… omissis …

Art. 12.
Clausola di salvaguardia
… omissis …

Art. 13.
Disposizioni transitorie
… omissis …

Art. 14.
Rinvio
… omissis …

plancia

Titolo II

REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Capo I

Iscrizione delle unità da diporto

Art. 15.
Registri di iscrizione

1. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il proprietario di un’imbarcazione da diporto può chiedere l’iscrizione provvisoria dell’unità, presentando apposita domanda.

3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l’ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell’articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

4. Il proprietario dell’unità da diporto può richiedere all’ufficio d’iscrizione l’annotazione della perdita di possesso dell’unità medesima a seguito di furto, presentando l’originale o la copia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell’unità sia stato riacquistato, il proprietario richiede annotazione all’ufficio di iscrizione, che rilascia una nuova licenza di navigazione.

Art. 16.
Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo  di locazione finanziaria

… omissis …

Art. 17.
Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto

… omissis …

Art. 18.
Iscrizione di unità da diporto da parte  di cittadini stranieri o residenti all’estero

1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri di cui all’articolo 15, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l’ autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le  autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta.

2. L’elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135

… omissis …

Art. 19.
Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto

Per ottenere l’iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto il proprietario deve presentare all’autorità competente il titolo di proprietà , la dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall’allegato VIII, unitamente all’attestazione CE del tipo, ove prevista, nonché  la dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo.

… omissis …

Art. 20.
Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto

… omissis …

Art. 21.
Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri

… omissis …

Capo II

Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto

Art. 22.
Documenti di navigazione e tipi di navigazione

I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall’ufficio che detiene il relativo registro all’atto dell’iscrizione, sono:

a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;

b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.

c) I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dall’ufficio che detiene il relativo registro all’atto dell’iscrizione, sono:

d) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell’unità , indicate nella dichiarazione di conformità, rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea, ovvero da attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell’articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

e) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.

f) Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:

1) imbarcazioni senza marcatura CE:

a) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;

b) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;

2) imbarcazioni con marcatura CE:

a) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all’allegato II;

b) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all’allegato II;

c) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all’allegato II;

d) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all’allegato II.


Art. 23.
Licenza di navigazione

1. La licenza di navigazione per le unità da diporto è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell’unità se richiesto, l’ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata, nonchè  la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà  e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità , nonchè  l’eventuale uso commerciale dell’unità stessa.

3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.

4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione deidocumenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell’unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio su supporto informatico o per via telematica.

6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dai rispettivi uffici di iscrizione con licenza provvisoria la cui validità non puo’ essere superiore a sei mesi.

Art. 24.
Rinnovo della licenza di navigazione

1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di cambio del numero e della sigla dell’ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata.

2.La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.

BandieraMarinaMercantile

Per il diporto si usa la bandiera della Marina Mercantile che deve essere conservata ed esposta sempre in buone condizioni; non tutti sanno che ,in caso di grave degrado, si potrebbe incorrere nel reato di vilipendio alla bandiera. Non deve mai toccare la coperta, l’alzabandiera e l’ammainabandiera è sempre a cura del comandante. In porto si alza alle otto e si ammaina al tramonto. In navigazione ed in un paese straniero deve sempre essere a riva. Se l’imbarcazione rimane incustodita per un periodo medio-lungo è bene riporre la bandiera. Barche a vela o a motore possono esporre la bandiera nazionale con l’apposita asta di legno: a poppa e a dritta.

Art. 25.
Bandiera nazionale e sigle di individuazione

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell’ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo il numero di iscrizione è  apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.

2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l’imbarcazione o la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro gia’ registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.

4. Il proprietario che trasferisca o venda all’estero l’unità da diporto è tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera.

Art. 26.
Certificato di sicurezza

Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell’unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 27.
Natanti da diporto

  1. I natanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nei registri di cui all’articolo 15, della licenza di navigazione di cui all’articolo 2 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 26.
  2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
  3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
    a) entro sei miglia dalla costa;
    b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell’articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
    c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati Jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari.… omissis  … 

Art. 28.
Potenza dei motori

  1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
  2. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.

Art. 29.
Apparati ricetrasmittenti di bordo

  1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall’ autorità competente.
  2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall’ autorità competente.
  3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l’obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la  conformità dell’apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità  proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello spazio economico europeo.

Gli apparati sprovvisti della certificazione di  conformità sono soggetti al collaudo da parte dell’ autorità competente.

  1. L’istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico, rivolta all’ autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è  presentata all’ufficio di iscrizione dell’unità , che provvede:
    a) all’assegnazione del nominativo internazionale;
    b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
    c) alla trasmissione all’ autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
  2. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all’apparato radiotelefonico di bordo ed è  sostituita solo in caso di sostituzione dell’apparato stesso.
  1. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all’ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall’unità su cui l’apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.
  2. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all’obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
  3. I contratti per l’esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è  inviata all’ autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  attestante l’assunzione di responsabilità  della funzionalità dell’apparato e l’impegno ad utilizzare l’apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
  4. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l’impiego dell’apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
  5. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando io ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell’amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
  6. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l’installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.

Art. 30.
Manifestazioni sportive

In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri di cui all’articolo 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

… omissis …

Art. 31.
Navigazione temporanea

Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
a) verificare l’efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all’acquisto;
c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all’altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali.

… omissis …  

 Art. 32.
Autorizzazione alla navigazione temporanea

1. L’autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
b) certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto.

2. L’autorizzazione è rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.

Art. 33.
Condizioni per la navigazione temporanea

  1. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell’autorizzazione.
  2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell’unità. 

Capo III

Persone trasportabili ed equipaggio

 Art. 34.

 Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto

  1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l’ autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
  2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi piu’ categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
  3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
    a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell’allegato II;b) per le unità non munite di marcatura CE:
    1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
    2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all’articolo 65.

Art. 35.
Numero minimo dei componenti dell’equipaggio delle unità da diporto

È responsabilità  del comandante o del conduttore dell’unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l’equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.

Art. 36.
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 37.
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.

Art. 38.
Ruolino di equipaggio

Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto, quali membri dell’equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario all’ autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.

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Capo IV

Obbligo di patente

Art. 39.
Patente nautica

  1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
    a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d’acqua;b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
  2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
  3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1,lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
    a) aver compiuto diciotto anni di età , per le imbarcazioni;
    b) aver compiuto sedici anni di età , per i natanti;
    c) aver compiuto quattordici anni di età , per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché’ per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
  4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all’attività  di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività  agonistica, a condizione che le attività  stesse si svolgano sotto la responsabilità  delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall’assicurazione per responsabilità  civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
  5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n.1884, sono equiparati, ai fini dell’abilitazione al comando, alle unità da diporto.
  6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate per le rispettive categorie:
    a) Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;

    b) Categoria B: comando di navi da diporto;

    c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.

Capo V

Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto

naviArt. 40.
Responsabilità  civile

  1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall’articolo 3, è  regolata dall’articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall’articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
  2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell’unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l’utilizzatore dell’unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.

Art. 41.
Assicurazione obbligatoria

  1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall’articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
  2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità sulla quale vengono applicati.
  3. L’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.


Nota Bene 

IL TESTO PUBBLICATO POTREBBE NON ESSERE AGGIORNATO ALLE ULTIME VARIANTI. CONSULTATE SEMPRE IL SITO DELLA GUARDIA COSTIERA PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

 

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