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livello difficile.
ARGOMENTO: NORMATIVA
PERIODO: XXI SECOLO
AREA: SUBACQUEA COMMERCIALE
parole chiave: INAIL, Normative, FAQ Iperbariche
Il sistema normativo italiano in materia di attività subacquee e iperbariche è entrato in una fase di profonda evoluzione con l’entrata in vigore parziale della Legge 26 gennaio 2026, n. 9, dedicata alla sicurezza delle attività subacquee.
Parallelamente, sul piano prevenzionistico, l’INAIL ha pubblicato le FAQ Iperbariche nell’ambito del Portale Agenti Fisici, quali indicazioni operative per la gestione del rischio da atmosfere iperbariche ai sensi del Dlgs 81/2008. Il quadro si completa con la UNI 11366/2010, che – alla luce dell’art. 16, comma 2 del Decreto Liberalizzazioni del 24 gennaio 2010 – assume la natura di uno standard tecnico con efficacia cogente nell’ordinamento italiano per il settore di riferimento.
Il punto critico prima dell’entrata in vigore della legge 9/2026 era costituito da una legislazione di secondo livello (ordinanze di capitanerie di porto) espressamente legata all’applicazione della Norma UNI/11366 in ambito locale e di legislazione primaria in ambito offshore. Oggi il punto critico non è l’assenza di norme, bensì il mancato coordinamento esplicito tra fonti legislative, norma tecnica e linee guida amministrative.
La UNI 11366/2010 come standard tecnico vincolante
Come ricorderete la UNI 11366/2010 disciplina requisiti organizzativi, ruoli, procedure operative e condizioni di sicurezza per le attività subacquee professionali. Se si accoglie l’interpretazione secondo cui l’art. 16, comma 2 del Decreto Liberalizzazioni del 24 gennaio 2012 attribuisce alle norme tecniche adottate dagli organismi nazionali di normazione efficacia cogente nell’ambito settoriale di riferimento, la UNI 11366 non può essere qualificata come mera “buona prassi”, costituisce un parametro tecnico vincolante ed integra il contenuto della diligenza professionale ex art. 2087 c.c.. Non ultimo rileva direttamente ai fini della responsabilità civile e penale in materia di sicurezza sul lavoro. Questo dato modifica radicalmente la lettura del sistema.
Le FAQ INAIL e il Dlgs 81/2008: un’impostazione da “agente fisico”
Le FAQ INAIL inquadrano l’ambiente iperbarico come rischio da agente fisico, da valutare ai sensi dell’art. 181 del Dlgs 81/2008, in assenza di un capo specifico nel Testo Unico. L’impostazione è metodologicamente coerente con la struttura del Dlgs 81/2008, ma presenta un limite evidente non qualificando esplicitamente la UNI 11366 come norma cogente e inserendole implicitamente nel novero delle “norme di buona tecnica”. Ne deriva un possibile disallineamento tra un quadro giuridico sostanziale (UNI come standard vincolante) e una lettura amministrativa-operativa (UNI come riferimento tecnico).

La Legge 9/2026: una disciplina professionale senza integrazione tecnica esplicita
La Legge 9/2026 introduce definizioni normative delle attività subacquee e iperbariche, requisiti di qualificazione professionale, obblighi di sorveglianza sanitaria e l’istituzione di un sistema di vigilanza dedicato. Tuttavia, la legge non richiama espressamente la UNI 11366 ma, nel contempo, indica UNI come ente incaricato, assieme a CEI, alla regolamentazione tecnica. (Art 25 legge 9/2026) ed essendo UNI 11366/2010 già legge cogente indicata dal DM n° 1 del 24 gennaio 2012, art. 16 comma 2 essa diviene di fatto la Norma Tecnica di Riferimento della legge 9/2026.
Profili critici emergenti
Tuttavia l’assenza di un richiamo espresso ed esplicito alla UNI 11366 nel testi legislativo recenti genera incertezza sulla gerarchia applicativa, pur in presenza di uno standard tecnico vincolante. Va compreso che in un settore ad alto rischio come quello iperbarico l’ambiguità normativa non è un problema teorico ma operativo. Esiste un rischio di sottovalutazione della responsabilità. Se le imprese si limitassero a seguire le FAQ INAIL senza garantire piena conformità alla UNI 11366, potrebbero ritenersi compliant sul piano amministrativo, ma risultare non conformi allo standard tecnico cogente. Ciò incide direttamente sulla responsabilità penale del datore di lavoro, la valutazione della colpa professionale e l’eventuale responsabilità civile per danno. Esiste di fatto un’asimmetria tra attività subacquee e altre attività iperbariche. La UNI 11366 è centrata sulle attività subacquee professionali mentre le FAQ INAIL coprono più ampiamente le atmosfere iperbariche (incluse camere iperbariche e ambienti artificiali).

Inoltre, la Legge 9/2026 estende il perimetro alle attività iperbariche in ambienti gassosi o artificiali. Ne deriva un sistema in cui le attività subacquee hanno uno standard tecnico dettagliato ed altre attività iperbariche potrebbero restare regolate solo dal Dlgs 81/2008 e da linee guida. La disciplina appare quindi non perfettamente omogenea.
Il problema non è l’assenza di regole, bensì la stratificazione normativa, l’assenza di un coordinamento esplicito tra legge, norma tecnica e linee guida la mancata armonizzazione sistemica. In un settore con elevato rischio di danno grave o mortale, la certezza del diritto diventa quindi un elemento essenziale di prevenzione. Il sistema potrebbe trovare equilibrio attraverso un richiamo espresso alla UNI 11366 nei decreti attuativi della Legge 9/2026, una chiarificazione del rapporto tra standard tecnico e disciplina legislativa ed un coordinamento formale con il Dlgs 81/2008. Solo così si eviterebbe una frattura tra disciplina tecnica operativa, obblighi legislativi ed interpretazioni amministrative.
Conclusioni
L’entrata in vigore della Legge 9/2026 non semplifica il quadro, ma lo rende più complesso. Se la UNI 11366/2010 è considerata standard tecnico cogente, il sistema italiano dispone già di un riferimento operativo vincolante per le attività subacquee professionali.
Il vero punto critico è quindi il mancato coordinamento esplicito tra:
– normativa tecnica,
– disciplina legislativa,
– linee guida INAIL.
In assenza di un intervento di armonizzazione, il settore iperbarico rischia quindi di muoversi in un quadro normativo formalmente ricco ma sistematicamente frammentato. In un ambito dove la sicurezza è funzione diretta della chiarezza regolatoria, questa non è una questione teorica: è una questione di responsabilità. Aziende ed Operatori devono essere messi in condizione di poter gestire la operatività e la sicurezza in maniera chiara, univoca e adeguata alle varie condizioni operative, in armonia con il dettato legislativo, la Norma UNI 11366 e le FAQ Iperbariche.
Giovanni Esentato
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