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Quali sono le principali differenze tra zone di interdizione e quelle di esclusione – parte II

tempo di lettura: 6 minuti

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livello elementare

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ARGOMENTO: GEOPOLITICA
PERIODO: XXI SECOLO
AREA: OPERAZIONI MILITARI
parole chiave: Operazioni

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Continuiamo il saggio di Bandioli e Corrado su un argomento di assoluta attualità: come frapporre legalmente forze militari di pace in zone di alta tensione. Da leggere con cura.

In particolari contesti geopolitici si possono prospettare delle necessità per le quali si debbano stabilire delle Zone di Interdizione e delle Zone di Esclusione: sebbene i due concetti trovino talvolta delle situazioni reali affini, in linea di massima le “zone di interdizione” sono formalmente legate ad attività belliche, mentre le “zone di esclusione” alla necessità di garantire delle zone di sicurezza per prevenire la recrudescenza di vecchi conflitti armati o l’insorgenza di nuovi – il verbo “interdire” significa, in termini generici, non consentire l’accesso in qualche luogo. In ambito militare, dal significato basico di attività per impedire o limitare azioni militari nemiche, può assumere invece diverse connotazioni a seconda del luogo, del contesto operativo o dal tipo di operazione che prevede o richiede l’interdizione di una specifica area geografica.

In particolare esistono diverse tipologie di interdizione:

  • Operazioni (generiche) di “Interdizione”: attività militari tese a eliminare od ostacolare, limitare, deviare, ritardare le forze nemiche o almeno limitarne al massimo le capacità offensive o di conseguimento dei loro obiettivi (attuando tiri di artiglieria o lanci missilistici, predisponendo campi minati ….);
  • Operazioni di “Interdizione di area”: operazioni di interdizione terrestre effettuate da truppe paracadutiste in territorio amico ma occupato da forze nemiche. Attività opposta: “Operazioni di Contro interdizione”;
  • Operazioni di “Interdizione Aerea”: operazioni aeree attuate in profondità in territorio nemico e volte a distruggere, neutralizzare obiettivi nemici o indirizzate a ritardare le possibili azioni del nemico;
  • Operazioni di “Interdizione aerea sul campo di battaglia: operazioni aeree indirizzate ad ingaggiare bersagli nemici non ancora in contatto con le forze amiche, spesso avendo supporto informativo da forze terrestri (es. operazioni di CAS/BAI – Combat Air Support/Battle Air Interdiction);
  • Operazioni di “Interdizione marittima”: operazioni definite come “Maritime Interdiction Operations” (MIO) che, sotto egida ONU, vengono definite “Maritime Interception Operations”. Inizialmente nate come operazioni di sorveglianza del traffico marittimo commerciale per realizzare sia la cosiddetta “imposizione della legge” (operazioni di “Law Enforcement”), sia “Embarghi navali coercitivi” con l’applicazione di determinate misure/azioni di interdizione di zone marine. Successivamente, si sono ampliate come “Operazioni di Sicurezza Marittima” volte a proteggere le rotte commerciali (SLOC, Sea Lines Of Communication) ed a contrastare atti di “terrorismo marittimo d’alto mare” o di “pirateria”. Queste operazioni possono prevedere l’interdizione della navigazione in alcune zone di mare o attività di identificazione del naviglio sospetto1;
  • Operazioni di “Interdizione navale” identificate da varie tipologie di attività belliche effettuate sopra e/o sotto la superficie del mare, tese a rallentare, arrestare o distruggere le forze nemiche (o i loro rifornimenti) prima che arrivino nella zona della battaglia. In tale categoria di operazioni militari rientra anche il spesso citato impropriamente “Blocco Navale”. A tal riguardo, ci sono varie tipologie di Blocco navale che può essere effettuato sia con naviglio di superficie che con sommergibili; inoltre può essere implementato con l’ausilio di mine navali che si caratterizzano per l’obiettivo da colpire (nave o sommergibile). Essendo armi normalmente strategiche, ovvero di interdizione, il loro impiego dipende dalle caratteristiche ambientali (profondità, correnti e tipo di fondo). Ad esempio in alto mare sono collocate anche a profondità significative come nel caso delle mine genericamente chiamate ormeggiate (moored) che utilizzano un ormeggio costituito da un’ancora ed un cavo che ha lo scopo di collocare la mina vera e propria ad un certa profondità. In prossimità della costa, ovvero su più bassi fondali, oltre a mine ad ormeggio corto, trovano applicazione le mine da fondo (bottom mine – ordigni posizionati sul fondo del mare con caratteristiche stealth tali da renderle difficilmente scopribili. Nel grafico inferiore sono citate, per conoscenza, altre mine che hanno scopi particolari ad uso sia strategico che tattico. In particolare, quelle definite drifting e subsurface sono vietate dalla Convenzione dell’Aia ma sono state purtroppo impiegate nei campi protettivi e difensivi iracheni.

Le zone di interdizione definite “di Esclusione” rientrano tra le varie misure che possono essere attivate/implementate per concorrere ad una più generale situazione di sicurezza e stabilità, principalmente in circostanze post-conflittuali, o comunque in contesti di elevata tensione o di crisi. In particolare, il Diritto internazionale umanitario (DIU) – anche noto come diritto bellico o diritto dei conflitti armati – contempla nell’ambito di zone di protezione anche le “zone di esclusione”, mirate a stabilire aree o spazi intese ad evitare qualsiasi forma di contatto – di fatto delle “zone cuscinetto” – “buffer zone” o “zone di esclusione militare” o “zone demilitarizzate” – per la totale esclusione/interdizione di qualsiasi tipo di transito o sosta.

In estrema sintesi si parla di:
DeMilitarized Zone” (o “Demilitarization Military Zone” – DMZ) per delimitare un’area terrestre in cui viene interdetta, in via temporanea o in via permanente, una qualsiasi presenza militare (truppe, installazioni, armi ed equipaggiamenti). Al di fuori di tale zona, per garantirne il controllo ed il rispetto, vengono dispiegate forze armate di presidio, realizzate postazioni e installazioni difensive, posizionati sbarramenti, attivati vari sistemi di sorveglianza ed implementate tutte le attività necessarie affinché non vengano violati i limiti della zona (controllo, vigilanza, pattugliamento …);

No-Fly Zone” (o “No Flight Zone” o “Air Exclusion Zone” NFZ/AEZ): per delimitare uno spazio aereo in cui viene interdetta qualsiasi attività di volo da parte di velivoli (aerei, elicotteri, droni, deltaplani, paramotori, mongolfiere, alianti, palloni aerostatici, …) sino ai limiti di altezza consentiti dallo spazio aereo controllato e/o controllabile;

Maritime Exclusion Zone” (MEZ) per delimitare una zona di mare in cui viene interdetta qualsiasi attività di transito di qualsiasi tipo di naviglio;

Total Exclusion Zone” (TEZ) per delimitare una zona di mare, e di relativo spazio aereo sovrastante, in cui vengono interdette attività aeronavali (e quindi anche aeree) di qualsiasi natura, anche di altri supposti neutrali.

Fine parte II – continua
Marco Bandioli – Michele Corrado
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Nota
1. Le Operazioni di sicurezza marittima (Maritime security)
possono prevedere sia l’interdizione della navigazione in alcune zone di mare sia attività di identificazione del naviglio sospetto che includono il fermo, controllo, ispezione fisica tramite squadre di abbordaggio e, eventualmente, la cattura. In questo caso estremo la nave può essere poi dirottata in porti sicuri o in extremis affondata. Questo tipo di operazioni viene dottrinalmente definita come VBSSper Visit, Board, Search and Seizure” ovvero Visita/Controllo, Abbordaggio/Arrembaggio, Ricerca/Ispezione, Cattura/Sequestro).
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se non diversamente citate, immagini generate da AI – Guido Alberto Rossi
articolo pubblicato originariamente su https://www.difesaonline.it/
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Marco Bandioli
Ufficiale ammiraglio della riserva della Marina Militare italiana ha al suo attivo lunghi periodi di imbarco nei quali ha partecipato ad operazioni navali, anfibie e di sicurezza marittima, sia in contesti nazionali che multinazionali e/o NATO. Ha comandato tre unità navali in piena attività operativa ed è stato anche impiegato in ambito Interforze nonché nello staff alle dirette dipendenze del Ministro della Difesa. Ha scritto un manuale di “Guerra anfibia” ad uso dell’Accademia Navale e per la casa editrice IBN un manuale operativo per la difesa antiterrorismo dei porti. Inoltre è autore di numerosi articoli, sia a livello strategico che tattico, per diverse riviste di settore, sia istituzionali che di normale divulgazione. In qualità di cintura nera 5°Dan di karate, e specialista in tecniche di combattimento militare, scrive periodicamente articoli per una organizzazione internazionale di arti marziali

Michele Corrado
Colonnello in ausiliaria dell’Esercito italiano, proveniente dal 162° Corso Accademia Militare, appartenente all’Arma del Genio, specialità paracadutisti, ha prestato servizio presso il San Marco della Marina Militare. Ha partecipato a diverse operazioni all’estero in Iraq, Somalia, Afghanistan, Kosovo e Kuwait con incarichi di Comando e staff. Laureato in Conservazione dei Beni Culturali, Storia Contemporanea e Scienze Politiche, ha svolto incarichi di docenza di Tattica (per concorso) presso la Scuola di Applicazione e l’Università di Torino. Negli ultimi anni di servizio attivo, è stato Direttore del Museo Storico d’Artiglieria di Torino.
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PARTE I PARTE II PARTE III
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