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I relitti in mare, aspetti legali

tempo di lettura: 7 minuti

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livello elementare 
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ARGOMENTO: RELITTI
PERIODO: XXI SECOLO
AREA: DIDATTICA
parole chiave: leggi, normative
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Oggi parliamo di relitti, meta preferita da molto subacquei, memorie del passato che riservano sempre molte emozioni e sorprese. A causa della loro lunga permanenza sul fondo i relitti sono colonizzati da diverse forme viventi e consentono incontri, spesso ravvicinati, con gli animali stanziali. Sfortunatamente vengono anche depredati di ricordi che, nel migliore dei casi, diventano soprammobili.

E’ lecito asportare reliquie dai relitti? Cosa dice la legge? Quali precauzioni vanno prese per la loro visita? 

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relitto di una nave recentemente affondata a scopo turistico al largo di Malta, foto andrea mucedola

I subacquei amano immergersi sui relitti, memorie del passato che riservano sempre molte sorprese. Non a caso in questi ultimi anni si sono moltiplicati i corsi di specializzazione per apprendere le tecniche di esplorazione di queste reliquie silenziose. I fotografi subacquei, grazie al particolare habitat, ritrovano nei relitti dei veri e propri set fotografici in fondo al mare che consentono di effettuare foto naturalistiche, di ambiente ed artistiche di forte impatto emotivo. L’immagine che vedete è stata scattata da uno dei più grandi fotografi subacquei, Benjamin Von Wong, che ha realizzato un servizio fotografico altamente suggestivo immortalando le sue splendide modelle proprio tra le rovine di un relitto.

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foto subacquea scattata su un relitto a Bali da Benjamin Von Wong

I relitti sono anche obiettivo di gruppi di ricercatori, più o meno professionali, che ricercano sulla base di mappe, notizie raccolte negli archivi storici, e racconti dei pescatori navi ed aerei affondati. Qualunque sia la loro motivazione, spirito di avventura o ricerca di tesori, questi scafi rappresentano spesso pagine drammatiche della nostra storia umana che dovrebbero essere rispettate per ragioni morali ed etiche. Non tutti realizzano che queste reliquie del passato, possono ancora conservare all’interno i resti delle vittime che dovrebbero essere umanamente sempre rispettati. Al di là di queste considerazioni, che io ritengo non discutibili, vi sono degli aspetti legali che riguardano la scoperta dei relitti e l’eventuale raccolta di oggetti dagli stessi. Vedremo che, a differenza di altre nazioni come gli Stati Uniti, dove si possono ottenere vere e proprie concessioni per la ricerca ed usufrutto dei ritrovamenti in mare, in Italia il prelievo di oggetti non è consentito se non per motivi di studio o di ricerca. L’argomento come vedrete è vasto ma sono sicuro che troverete molti spunti di riflessione.

I relitti marini
Veniamo ora agli aspetti legali. Non tutti sanno che anche i relitti marittimi, come le navi e le imbarcazioni che solcano i nostri mari, sono regolamentati dal Diritto della Navigazione che li definisce come “rottami di mezzi, cose e strumenti perduti, spesso residui di naufragi, inidonei alla navigazione marittima”. Inoltre alcuni hanno un interesse storico ed archeologico e possono contenere elementi utili agli studiosi per inquadrare epoche lontane. I relitti che si trovano sott’acqua da almeno cento anni sono protetti dalla Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. Questa convenzione ha lo scopo di prevenire il saccheggio, la distruzione o la perdita di informazioni storiche e culturali. Essa fornisce una veste legale agli stati per aiutarli a proteggere il loro patrimonio culturale subacqueo. Questo approccio protezionistico non è solo accademico ma è assicurato anche dal Diritto della navigazione.

Secondo il Diritto della Navigazione è considerato “ritrovamento” di un relitto il rinvenimento fortuito di cose rimaste in mare. Questo comprende sia il ritrovamento di relitti in mare e nelle aree demaniali marittime, sia, per quanto possa sembrare strano, dei … cetacei.

Cosa dice la legge?
Il diritto della navigazione è considerato in Italia autonomo dal punto di vista legislativo, poiché la materia è disciplinata dal Codice della navigazione approvato con il regio decreto n° 327 del 30 marzo 1942 e successivamente integrato, per quanto concerne la parte aerea, dal decreto legislativo 96/2005 e dal decreto legislativo 151/2006. Il Codice della Navigazione in merito al ritrovamento dei relitti in mare e delle cose in essi ritrovate, al Capo III, contiene le seguenti norme che riporto per opportuna conoscenza:

Del ritrovamento di relitti in mare
Art. 510 – Diritti ed obblighi del ritrovatore

Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o dall’approdo della nave se il ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all’autorità marittima più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi euro 0,03 all’autorità predetta. Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento è avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino a euro 5,16 di valore e alla ventesima per il sovrappiù, se il ritrovamento è avvenuto in località del demanio marittimo.

Commento

Questo articolo sottolinea che asportare oggetti dal fondo non è lecito. I ricordini raccolti sui relitti durante le immersioni non sono consentiti e nel caso di rinvenimenti casuali questi vanno comunicati entro tre giorni all’Autorità Marittima che, in Italia, sono le Capitanerie di Porto, gli uffici del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oltre a tutti gli uffici o enti che possono concorrere. L’Autorità Marittima (AM) fu istituita con la legge 84 del 28 gennaio 1994, una legge fondamentale per il riordino in materia portuale. I suoi compiti principali sono la gestione del porto, cioè relativi alla polizia marittima, all’amministrazione della navigazione, alla vigilanza sulla pesca, oltre a poter avviare inchieste o dare pareri sui contenziosi marittimi. L’articolo 510 parla di beni in aree del demanio marittimo, ma che cos’è il demanio marittimo? In Italia, secondo il Codice Civile art. 822 e seguenti, il demanio è costituito dal lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque, definite pubbliche dalle leggi in materia (c.c. 2774, Cod. Nav. 28, 29, 692) e le opere destinate alla difesa nazionale.

Art. 511 – Custodia e vendita delle cose ritrovate
Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell’articolo 508. Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonché le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo, sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all’indennità ed al compenso stabiliti nell’articolo precedente.

Commento
Questo articolo ribadisce che l’autorità che assume il ricupero o che, a norma dell’articolo 502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime e può procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione, ovvero quando ciò sia necessario per coprire le costose spese del recupero eseguito d’ufficio.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è zifio-spiaggiato-wikipedia.jpg

Per meglio monitorare lo spiaggiamento dei cetacei il Ministero ha istituito un Centro di Referenza Nazionale (C.Re.Di.Ma) con sede a Genova. Questi relitti hanno procedure complesse e costose di recupero.

Art. 512 – Cetacei arenati
I cetacei arenati sul litorale della Repubblica appartengono allo Stato. Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all’Autorità Marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.

Commento
Per quanto questo articolo possa apparire di poco conto lo è per chi gestisce il demanio e, in particolare, le aree protette marine. Lo spiaggiamento di un cetaceo ha un costo notevole di recupero e di smaltimento essendo un rifiuto “speciale”. D’altra parte, quando spiaggiati devono essere recuperati velocemente per motivi sanitari. Per meglio monitorare il caso e studiarne le cause, che possono avere un peso significativo sia in termini di conservazione delle specie sia di salute pubblica, il Ministero ha istituito un Centro di Referenza Nazionale (C.Re.Di.Ma) con sede a Genova. La sede non è casuale in quanto la Liguria ricopre un’importante posizione strategica, essendo al centro del Santuario Pelagos, un’area marina protetta antistante le coste italiane, francesi e del Principato di Monaco per la protezione dei mammiferi marini.

Ritrovamento di un relitto
Ma che succede quando una nave, un’imbarcazione o un aereo vengono accidentalmente ritrovati durante un’immersione?

Dopo le segnalazioni obbligatorie per legge, nasce la fase di valutazione per il recupero dello stesso. Il recupero di relitti in mare riguarda principalmente gli scafi affondati ed i carichi riutilizzabili in essi contenuti; è una attività particolarmente onerosa e difficoltosa per cui viene svolta solo se esistono motivazioni di sicurezza della navigazione o di inquinamento, e se l’operazione di recupero è economicamente conveniente, ad esempio per un reimpiego del relitto o delle sue parti (si pensi al recupero della Costa Concordia). Le tecniche di recupero sono complesse e dipendono dalla struttura del relitto, dalle condizioni al contorno e richiedono una pianificazione molto accurata che deve tener conto dei mezzi disponibili e delle condizioni meteorologiche prevalenti. Si tratta di operazioni molto articolate sotto il profilo marinaresco e in particolare sotto il profilo del lavoro subacqueo per cui sono realizzate tramite personale specializzato (OTS) che deve possedere opportune qualifiche professionali. L’esecuzione è condizionata in primo luogo dalla profondità alla quale il recupero deve essere eseguito. La tecnologia attuale consente di operare con robot e operatori subacquei fino a quote di circa 400 m (in saturazione) e tramite robot (ROV) pilotati dalla superficie oltre gli 800 metri di profondità. La fase iniziale di ricerca ed identificazione del relitto vengono fatti con sistemi sonar ad alta definizione per raccogliere tutte le informazioni necessarie per la fase successiva. Il recupero su bassi fondali, per quanto apparentemente più semplice, non è scevro di problemi, e comunque sempre parziale e non assicura mai il 100% di successo

Queste attività, anche su bassi fondali, non devono essere improvvisate. Bisogna affidarsi sempre a società di recupero professionali per evitare che maldestri tentativi possano causare oltre alla perdita dello scafo, inquinamenti ambientali. In un prossimo articolo parleremo più approfonditamente di queste tecniche e degli accorgimenti che vengono presi per evitare inquinamenti accidentali.

in anteprima il relitto dello Scirè, sacrario del mare

 

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