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Riconoscimento dei diritti, doveri e compiti dei lavoratori subacquei: qualcosa si muove

tempo di lettura: 5 minuti

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livello medio
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ARGOMENTO: SUBACQUEA
PERIODO: XXI SECOLO
AREA: NORMATIVA
parole chiave: subacquea, diritti, lavoratori, professionisti
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Prendendo spunto dell’interrogazione effettuata dall’Onorevole Nunzia De Girolamo, che si riporta di seguito, vorrei fare delle considerazioni che vanno a toccare alcune categorie di subacquei professionali il cui pieno riconoscimento per il lavoro effettuato trova spesso difficoltà a causa di regolamenti di difficile applicazione, talvolta contraddittori nelle varie Regioni. Il discorso è molto vasto ed ogni passo per una regolamentazione comune è ben accetto ma sarebbe opportuno far sedere ai tavoli tecnici rappresentanti di tutte le categorie per assicurare a tutti un giusto riconoscimento, in particolare, pensionistico per il servizio svolto.

 

Iniziamo con l’interrogazione a risposta scritta 4/14708 presentata il 3 novembre 2011 dall’onorevole Nunzia De Girolamo alla Camera per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14708 presentato da DE GIROLAMO Nunzia avvenuta giovedì 3 novembre 2016, seduta n. 701

DE GIROLAMO Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per sapere – premesso che:
in data 9 luglio 2016 un sub di 44 anni, Francesco Annechiarico è morto durante un’immersione a Foce Verde, al lido di Latina, eseguendo lavori di pulizia sulla statua raffigurante Gesù che si trova in quel tratto, a circa 12 metri di profondità. Anche il padre di Annechiarico era morto nel 2005 durante un’immersione all’isola d’Elba per effettuare lavori di manutenzione di una condotta nelle acque di Marina di Campo;

sono numerosi gli incidenti analoghi accaduti negli ultimi anni, dovuti all’assenza di una disciplina specifica che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici, che vengono utilizzati senza una reale formazione, nei vari segmenti dell’attività subacquea industriale (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica e didattico-turistica);

è stata approvata la legge della regione siciliana 21 aprile 2016, n. 7, recante la «Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale» che, all’articolo 1, comma 2, definisce come «Sommozzatori e lavoratori subacquei» coloro che «eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne»; l’articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati in tre livelli di qualificazione correlati alle attività sopra espresse: di primo livello (inshore diver), o «sommozzatore», di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria « TOP UP» e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria «altofondalista» (saturazione); detti livelli vengono attivati con l’iscrizione nel repertorio telematico presso il dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative dell’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali, del lavoro, nonché con relativa pubblicazione nel proprio sito internet;

la legge trova fondamento anche in ambito europeo (articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 2016) perché la card rilasciata dalla regione siciliana ha una riconoscibilità, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull’intero territorio comunitario;

la legge regionale n. 7 del 2016, prevede, definendoli per la prima volta in Italia, limiti di profondità abbinati a relativi percorsi formativi per il conferimento di un titolo che certifica le capacità e le competenze degli operatori, e può essere considerata fondamentale per la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua una attività lavorativa subacquea al di fuori delle aree portuali;

nell’interrogazione n. 4-06112, pubblicata il 14 luglio 2016, seduta n. 660 del Senato, si legge: «(…) Soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall’Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del “commercial diver italiano” possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali»;

la situazione creatasi in seguito alla approvazione della legge regionale e alla mancata impugnativa deliberata dal Consiglio dei ministri ha creato numerosi squilibri che andrebbero sanati con l’emanazione di un provvedimento legislativo nazionale consono, da un lato, a riconoscere diritti, doveri e compiti dei lavoratori e, dall’altro, a tutelare i datori di lavoro da possibili incidenti che si verificano svolgendo tali attività usuranti: quali iniziative di competenza intendano adottare i Ministri interrogati per tutelare in termini di sicurezza sul lavoro e di antinfortunistica gli operatori subacquei e iperbarici, nonché tutti i lavoratori e le aziende di questo settore, affinché tali incidenti non si ripetano e perché le capitanerie di porto intervengano con disposizioni precise, ed in particolare con la richiesta della « card» del « commercial diver italiano», secondo i limiti di profondità previsti dalla tipologia di lavoro da svolgere. (4-14708).

Commento
L’interrogazione dell’Onorevole De Girolamo, sebbene ricca di spunti e condivisibili necessità per la categoria, si presta per fare alcune riflessioni. Quando si parla di lavoratori subacquei dobbiamo considerare un insieme di professionalità che operano sott’acqua, esercitando attività molto diverse che richiedono regolamenti applicativi specifici ed adeguati. In particolare, nell’interrogazione sono rimasto perplesso dal fatto che, tra le varie tipologie, non siano menzionati gli operatori subacquei delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine (non presenti ovviamente nella legge Regionale).

Dimenticanza o voluta omissione?
La loro opera a favore del popolo italiano (si pensi ai palombari della Marina ed ai sommozzatori della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine) è regolata con Regolamenti e leggi dello Stato sviluppati con tavoli di lavoro interministeriali che ne hanno garantito una certa indipendenza per l’impiego di questi operatori subacquei.

Sebbene debba essere considerata la necessità oggettiva di soggiacere a regole di impiego diverse, queste categorie non sembrano sempre essere cautelate in maniera similare. Si rimane perplessi alla non completa chiarezza sul riconoscimento del loro operato con i cosiddetti vantaggi che questi servitori dello Stato dovrebbero ricevere a fine carriera. Mi riferisco a quelli pensionistici che dovrebbero essere equivalenti a quelli del ramo civile. Da ex militare, che ha avuto l’onore di operare per anni con i palombari della Marina Militare, trovo necessario che sia fatta maggiore chiarezza e sia dato a questo personale il giusto riconoscimento.

Altro aspetto, che mi ha colpito, è stata l’affermazione che i numerosi incidenti accaduti negli ultimi anni siano dovuti all’assenza di una disciplina specifica che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici del campo didattico-turistico (inseriti se non sbaglio nella subacquea industriale?).

Nel campo ricreativo le statistiche mondiali sembrano dire qualcosa di diverso. Spesso la causa degli incidenti avvenuti tra i subacquei ricreativi va ricercata non tanto nel periodo di formazione ma nelle attività successive dei brevettati. Da anni, le sigle di formazione subacquea ricreativa rispondono a canoni di controllo della qualità  Europei (se non a livello mondiale). Questi furono stabiliti a seguito del riconoscimento della necessità da parte dei membri della RSTC-US e dell’associata RSTC-Europa, di creare un ente competente, super partes, il World Recreational Scuba Training Council (WRSTC), per controllare la sicurezza e l’addestramento dei subacquei ricreativi.

Il WRSTC stabilisce gli standard di sicurezza e di addestramento per tutti i suoi membri che, essendo internazionalmente riconosciuti e messi in opera da istruttori professionisti, rappresentano un bene prezioso per poter indirizzare normative locali e nazionali, facendo ovviamente i dovuti distinguo. Il problema è di trovare un giusto inquadramento della figura professionale dell’istruttore nell’ambito dell’immersione ricreativa per assicurare anche a questi professionisti diritti e non solo doveri.

 

A quando una regolamentazione bilanciata e adeguata anche per i ricercatori subacquei scientifici?
Un caso particolare è la regolamentazione dei subacquei scientifici. Una normativa troppo generale potrebbe inficiare il lavoro di questi specialisti le cui necessità, in termini organizzativi, sono molto diverse da quelle di un sommozzatore iperbarico che lavora nell’Off-shore.

Per i ricercatori subacquei scientifici, ci si riferisce attualmente al documento Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle Agenzie Ambientali” sviluppato anche sulla base di uno studio dell’ISSD (International School for Scientific Diving) che potrete raggiungere tramite questo link e che viene sintetizzato in questi tre punti:

Creazione di un “comitato nazionale per il coordinamento e controllo dell’immersione scientifica”.

Quadro normativo attuale e formalizzazione di una normativa nazionale per il riconoscimento e la regolamentazione dell’ “immersione scientifica” intesa come disciplina a sé stante separata sia dall’immersione sportiva che da quella “professionale” (es. OTS, palombaro, …).

Definizione di standard nazionali specifici per l’immersione scientifica relativi a certificazione, operatività e sicurezza.


Andrea Mucedola

immagine in anteprima: ricercatore subacqueo scientifico in attività di monitoraggio – photo credit andrea mucedola

 

Alcune delle foto presenti in questo blog sono prese dal web, pur rispettando la netiquette, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o chiedere di rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo

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8 commenti

  1. Andrea Andrea
    24/02/2018    

    Tante belle frasi quando basta osservare il lavoro subacqueo per neanche commentare,questo è il LAVORO USURANTE.

    • 24/02/2018    

      Sono d’accordo con te … trovo vergognosa questa ambiguità da persone che non hanno mai lavorato. E’ una delle cose che nel 2018 porterò alle nuove commissioni alla Camera. Mi devono poi spiegar ele differenze tra subacquei professionisti civili e militari

  2. 07/08/2017    

    Interpellanza N. 511 – Applicazione della legge regionale n. 7/2016. Presentata il 25 luglio 2017 all’ARS: Coinvolge n. 10 Capitanerie di Porto, in Sicilia:
    1) La Capitaneria di Porto di Porto Empedocle
    2) Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese
    3) Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini
    4) Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca
    5) Ufficio Circondariale Marittimo di Palermo
    6) Ufficio Circondariale Marittimo di Messina
    7) Ufficio Circondariale Marittimo di Milazzo
    8) Ufficio Circondariale Marittimo di Sant Agata di Militello
    9) Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari,
    10) Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria
    “… esse ad oggi sono inadempienti con provvedimenti anticostituzionali ignorando la podestà di questo parlamento;…”
    per conoscere:
    le motivazioni della mancata applicazione della
    legge regionale n. 7 del 2016 da parte di queste
    Capitanerie e il motivo per cui viene violato il
    principio giuridico che la norma di fonte inferiore,
    non può porsi in contrasto con la norma di fonte
    superiore, oltre a rendere corresponsabili le stesse
    insieme all’azienda appaltatrice, di mancata
    applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008;
    facendo con le loro ordinanze degli atti
    anticostituzionali, perché essi si basano su un
    decreto ministeriale che è stato surclassato dalla
    legge 07/2016 della Regione Sicilia;
    se intendano contattare con urgenza il Comando
    Generale delle Capitanerie di Porto presso il
    Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
    chiedendo chiarimenti sul caso e l’immediato
    intervento del Comando presso le Capitanerie di
    Porto, in questione, prima che tali inadempienze
    portino come conseguenza ad incidenti che mettono
    in pericolo la vita degli operatori del settore,
    com’è già successo in questi anni in assenza di una
    legge come quella emanata da questo Parlamento.
    (L’interpellante chiede lo svolgimento con
    urgenza)
    (25 luglio 2017)
    ———————————————
    Per leggere integralmente l’interpellanza n. 511: http://www.cedifop.it/files/Assemblea-Regionale-Siciliana—Consultazione-Interpellanza-Parlamentare.pdf
    ———————————————

  3. 09/11/2016    

    salve, vorrei sottolineare che l’interrogazione parlamentare dell’onorevole De Girolamo Nunzia, molto importante, ma non è l’unica, in questo ultimo periodo, e in particolare vanno segnalate queste azioni parlamentari:
    1) 2016 – Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06112 Pubblicato il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660, del Sen. F. ARACRI – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=982775 – collega “…il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dagli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3…”, con la legge regionale delal regione sicilia 07/2016 – concludendo che “…attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall’Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del “commercial diver italiano” possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali;…”
    2) 2016 – Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05973, Pubblicato il 21 giugno 2016, nella seduta n. 641, del Sen. F. ARACRI – Al Ministro Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=979404 – dove troviamo la richiesta affinchè “… vengano integrate nella normativa esistente anche i lavoratori iscritti al repertorio telematico previsto dalla legge Regione siciliana n. 7 del 2016, nei 3 livelli previsti (inshore diver, offshore air diver ed offshore sat diver), come lavoratori che svolgono un mestiere usurante…”
    3) naturalmente la legge della regione sicilia n.07/2016 ” Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attivitàdella subacquea industriale”: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-18o1/g16-18o1.pdf
    da dove si evince che i titoli che fa riferimento “… sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull’intero territorio comunitario”.
    Cioè solo la Regione sicilia che ha uno statuto speciale, può gestire il “repertorio telematico” dei “commercial divers Italiani” e rilasciare tramite l’assessorato al lavoro la CARD del COMMERCIAL DIVER secondo i livelli di INSHORE AIR DIVER (0-30 metri) / OFFSHORE AIR DIVER – TOP UP (30 – 50 metri) / OFFSHORE SAT DIVER – saturazione (oltre i – 50 metri), CARD che ha una RICONOSCIBILITA’ in ambito Europeo.
    La legge 07/2016 riguarda SOLO la subacquea industriale (no sportiva) per attività lavorative FUORI dai porti (dove continua a valere il DM 13/01/1979 cioè gli OTS).
    Non include le varie categorie militari, perchè l’obbiettivo è quello di regolamentare che lavora in questo ambito, cosa che ha fatto – articolo 1.3.c esclude dalla applicabilità della legge gli ” …operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile ed alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall’organismo o dal corpo di appartenenza…”
    Per i ricercatori subacquei scientifici, ricordiamo l’esistenza del documento ““Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle Agenzie Ambientali” (anche qui: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/linee-guida-buone-prassi-C-62/buone-prassi-per-le-attivita-subacquee-delle-agenzie-ambientali-AR-13455/) , dove è riportato specificatamente, che: “…le procedure operative riguardano tutte le attività subacquee di carattere tecnico-scientifico, in genere “senza sforzo”, dedicate allo studio e al monitoraggio degli ambienti acquatici, anche con utilizzo di strumentazione foto e video.
    Restano tuttavia “escluse le attività svolte nelle aree portuali, le attività nelle aree in cui si presume una elevata e comprovata contaminazione di origine biologica e/o chimica. Sono esclusi, inoltre, gli interventi di emergenza ambientale e salvataggio, riservati esclusivamente ai corpi e istituzioni dello Stato. Sono esplicitamente escluse tutte le attività di natura tecnica, riconducibili al profilo di Operatore Tecnico Subacqueo…”

    • admin admin
      09/11/2016    

      grazie dell’inciso. Concordo con lei sull’importanza di queste iniziative. Sono al corrente del documento ISPRA, che fu redatto sulla base degli input di Cinelli e Colantoni (se non mi sbaglio) sull base del code of practice dell’UNESCO (se ricordo bene). Per quanto concerne i subacquei militari e delle forze dell’ordine e affini, personalmente trovo non condivisibile che essi siano esclusi da queste proposte. Capisco gli scopi dei riferimenti da lei citati e la loro specificità ma ritengo che, a livello nazionale, si dovrebbe lavorare tutti insieme per redigere un documento madre che coinvolga tutti e che contenga allegati per le varie professionalità, riconoscendo (a tutti coloro che ne hanno diritto) i benefici per i lavori usuranti. Non capisco perché debba esistere una differenza del trattamento pensionistico tra un OTS ed un iperbarico della Marina che lavorano alla stessa profondità anche se con compiti talvolta diversi. Quanto da lei pubblicato e’ un notevole passo avanti e ne riconosco la validità e opportunità ma bisogna andare avanti. Grazie della sua esaustiva risposta e spero di aver chiarito il commento riportato nell’articolo.

      • 09/11/2016    

        i palombari della marina militare HANNO GIA’ un trattamento pensionistico come operatori di un mestiere usurante (è riportato anche interrogazione del senatore Aracri. Rientrano in questa categoria sia “cassonisti” che i “palombari”, ma non gli OTS perchè operatori in ambito portuale che non viene considerato a tale rischio. Sottolineo che in tutti questi documenti sia l’Onorevole DE GIROLAMO e il Senatore ARACRI, ma anche la legge 07/2016, NON PARLANO DI OTS ma della figura del “commercial diver Italiano”, iscritto al “repertorio telematico”, che è una figura SUCCESSIVA dell’OTS – l’OTS è l’operatore che secondo l’articolo 1 e 2 del DM 13/01/1979 opera SOLO all’interno del porto, mentre qui si parla delle figure definite come “INSHORE diver” e di 2 livelli di “OFFSHORE diver”. Per farti l’esempio, è come chiamare tutti i livelli della sportiva come “quelli che hanno l’OPEN”, perchè l’OTS altro non è che l’OPEN della subacquea industriale. Si sta cercando finalmente di definire la strada maestra per concludere un percorso molto importante, che si sta cominciando a fatica ad ottenere . Anche prchè con la definizione di questi percorsi della subacquea industriale abbiamo affrontato solo la punta del problema più grosso sui riconoscimenti internazionali – che non riguardano scuole o attestati/brevetti ma SOLO il lato legislativo. Faccio notare che IMCA nel suo documento IMCA LOGO (che si può vedere qui: http://www.cedifop.it/imca-logo.pdf), dice (pagina 2): Training and certification:
         There are only four training courses for which IMCA offers approval/recognition – Trainee air diving supervisor,
        Trainee bell diving supervisor, Assistant life support technician and Diver medic. Each requires a training
        establishment to apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, facilities and course.
        Once IMCA has confirmed approval/recognition such establishments may use the wording ‘IMCA Approved’ or
        ‘IMCA Recognised’ in relation to these specific courses only
         No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establishments should state ‘IMCA
        Approved’ or ‘IMCA Recognised’ in relation to any other course. – discorso MOLTO CHIARO CHE TAGLIA LA TESTA A TORO, che cioè NON ESISTONO E NON SONO MAI ESISTITI BREVETTI IMCA BASSO O ALTO FONDALE – tanto meno certificazioni IMCA OTS. L’inserimento nel documento IMCA sostitutivo del attuale D 05-15 (ultimo della serie) ha a che fare con la legislazione, che ritengo superabile con la legge 07/2016 nel arco di 8/14 mesi da ora – si sta lavorando H24 -tutti coloro che vogliono che l’Italia esce finalmente da questo tunnel che per 35 anni non aveva portato da nessuna parte.. tutto il resto è solo tempo perso e tutti noi dobbiamo recuperare interi decenni, dove eravamo esclusi dal giro internazionale che conta – come Italia e come Italiani.

        • admin admin
          10/11/2016    

          Non sono sicuro che i palombari militari siano inseriti nei lavori usuranti come quelli civili … comunque, se fosse, meglio cosi’ … ma i problemi sono ancora tanti … penso che possiamo tutti concordare che c’e’ bisogno di lavorarci sopra … siamo ancora in salita e dobbiamo recuperare il ritardo verso il mondo internazionale. Anche perché penso che i nostri sommozzatori non abbiano nulla di meno dei colleghi di altre nazioni.

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