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livello elementare.
ARGOMENTO: DIRITTO INTERNAZIONALE
PERIODO: XXI SECOLO
AREA: DIRITTO
parole chiave: aspetti consuetudinari
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Quando si parla di crisi del diritto internazionale, occorre anzitutto chiarire di quale crisi si stia discutendo. Non sembra essere in crisi il diritto internazionale come ramo del diritto. Gli Stati continuano, e continueranno, a stipulare trattati, concludere convenzioni, creare organizzazioni comuni e contribuire alla formazione di principi consuetudinari. Il diritto internazionale resta necessario perché gli Stati hanno bisogno di regole per disciplinare i propri rapporti: commercio, confini, immunità, ambiente, responsabilità, cooperazione giudiziaria, diritti umani, sicurezza collettiva. Ciò che appare realmente in difficoltà, piuttosto, è l’ordine giuridico internazionale costruito dopo la Seconda guerra mondiale.
Per comprendere questa crisi bisogna partire da un dato strutturale: il diritto internazionale è, prima di tutto, un diritto tra Stati e degli Stati. A differenza del diritto interno, esso non nasce da un’autorità superiore stabilmente posta al di sopra dei suoi destinatari. Lo Stato sovrano continua a essere, per definizione, superiorem non recognoscens: non riconosce sopra di sé un potere politico superiore. Questo principio non elimina la natura giuridica del diritto internazionale, ma ne condiziona profondamente l’effettività. Le norme internazionali esistono, obbligano e producono conseguenze; tuttavia, la loro attuazione avviene spesso attraverso meccanismi decentrati, selettivi e inevitabilmente condizionati dai rapporti di forza. Da qui nasce una percezione ricorrente: quella secondo cui, nei momenti decisivi, il diritto internazionale finisca per arretrare davanti al diritto del più forte. È una percezione comprensibile, ma da maneggiare con cautela. Il fatto stesso che anche le potenze cerchino una legittimazione giuridica dimostra che il diritto internazionale continua a contare. Tuttavia, è altrettanto evidente che, in assenza di un’autorità esecutiva universale, la sua capacità di imporsi dipende molto dalla volontà politica degli Stati e dall’equilibrio tra le grandi potenze.

La crisi attuale nasce proprio da questa tensione. L’Organizzazione delle Nazioni Unite era stata pensata come il centro di un sistema mondiale destinato a garantire la pace e a prevenire il ritorno della guerra come strumento ordinario di soluzione delle controversie. Dopo il trauma dei due conflitti mondiali, la Carta ONU ha rappresentato una svolta radicale: l’uso della forza non doveva più essere una normale prerogativa della sovranità statale, ma un’eccezione rigidamente circoscritta. Tuttavia, il funzionamento concreto del sistema mostra oggi un’evidente debolezza. Il Consiglio di Sicurezza, organo cui è affidata la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, è spesso paralizzato dai veti incrociati dei membri permanenti. Il problema non è soltanto tecnico o procedurale, ma è politico e giuridico insieme. Un sistema nato per superare la logica della potenza finisce, in alcune circostanze, per dipendere dalla volontà delle potenze stesse. Quando i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o i loro alleati strategici, sono direttamente o indirettamente coinvolti in una crisi, il meccanismo collettivo tende a incepparsi. Il risultato è un indebolimento della fiducia nell’ordine internazionale postbellico e una crescente impressione di doppio standard: regole invocate con forza contro alcuni Stati, ma interpretate con maggiore elasticità quando sono in gioco interessi geopolitici primari.

In questo scenario, anche il diritto consuetudinario attraversa una fase delicata. La consuetudine internazionale nasce dalla pratica generale degli Stati accompagnata dalla convinzione che quel comportamento sia giuridicamente doveroso. Essa ha garantito, nel tempo, la tenuta di principi fondamentali, tra cui il divieto dell’uso della forza, il rispetto di alcune norme umanitarie essenziali, l’immunità degli Stati e il principio di autodeterminazione dei popoli. La consuetudine è meno visibile dei trattati, perché non è raccolta in un unico testo scritto, ma spesso esprime il nucleo più profondo e condiviso dell’ordinamento internazionale. Tuttavia, proprio questa sua natura la espone oggi a una crescente frammentazione interpretativa. Non sempre gli Stati contestano apertamente l’esistenza di un principio consuetudinario; più spesso ne propongono letture differenti. Blocchi politici, culturali, religiosi e giuridici diversi tendono a interpretare gli stessi principi secondo sensibilità e interessi non sempre coincidenti. Il risultato non è necessariamente la scomparsa della consuetudine, ma la difficoltà crescente di individuare un significato davvero comune. Il diritto consuetudinario, in altre parole, resta un terreno fondamentale di produzione normativa, ma diventa anche uno spazio di conflitto interpretativo.
Non siamo dunque davanti alla fine del diritto internazionale. Siamo davanti alla possibile trasformazione del diritto internazionale cui la nostra generazione si è abituata. Gli Stati continueranno a creare regole, perché senza regole nessuna relazione internazionale stabile è possibile. Ma l’equilibrio tra diritto, potenza e consenso potrebbe cambiare profondamente.

Il rischio più grave è il ritorno, esplicito o mascherato, della guerra come strumento politicamente praticabile di risoluzione delle controversie quando mancano alternative efficaci. Ciò non renderebbe lecita la guerra. Il divieto dell’uso della forza, sancito dalla Carta ONU e dal diritto consuetudinario contemporaneo, resterebbe formalmente in vigore. Ma la sua violazione consapevole, ripetuta e difficilmente sanzionabile potrebbe produrre un logoramento progressivo della sua forza ordinante. La vera crisi, allora, non riguarda l’esistenza del diritto internazionale, ma la sua capacità di contenere la forza. Ed è proprio qui che si misura il destino dell’ordine internazionale futuro: non nella scomparsa delle norme, ma nella loro effettiva capacità di orientare il comportamento degli Stati anche quando il costo politico del rispetto del diritto diventa più alto del vantaggio immediato della sua violazione.
Vincenzo Maria Scarano
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