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livello elementare
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ARGOMENTO: GEOPOLITICA
PERIODO: XXI SECOLO
AREA: SICUREZZA MARITTIMA
parole chiave: blocco navale, diritto internazionale marittimo, diritto umanitario
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Ascoltando i commentatori televisivi spesso realizzo che anche cose chiare dal punto di vista del Diritto internazionale siano spesso interpretate attraverso lenti ben più spesse, distorte e colorate di quelle immaginate dai coniugi Miller nella modellizzazione del processo decisionale.
L’argomento di oggi è il “blocco navale”, un’applicazione di misure restrittive che uno stato belligerante può impiegare per ridurre le capacità dell’avversario, in genere bloccando il flusso mercantile e di quelle merci strategiche necessarie per la sopravvivenza dell’altro. Il Diritto internazionale considera il blocco navale uno degli strumenti più potenti a disposizione nei conflitti armati ma impone dei rigidi requisiti legali per proteggere gli Stati neutrali, le popolazioni civili e l’accesso umanitario. Va compreso che chi lo subisce non sono solo le parti in causa ma anche altri attori, spesso ancor più interessati alla libertà della navigazione dei contendenti.

Facciamo un passo indietro
L’uso del blocco navale trova origine nella volontà delle talassocrazie di controllare il commercio marittimo, limitando l’accesso dei nemici alle risorse necessarie per la sua sopravvivenza. Ne fecero uso i Greci nelle guerre del Peloponneso ma anche i Romani in cui la flotta assunse spesso un ruolo fondamentale per affermare la potenza marittima di Roma. Senza entrare nei particolari, l’importanza del potere marittimo si affermò nei secoli e tutte le potenze talassocratiche utilizzarono blocchi navali in sostegno alle loro politico-militari, influenzando anche le architetture navali. Ad esempio, durante il periodo velico, la necessità di mantenere il predominio del mare, portò ad una revisione dottrinale delle strategie navali impiegando unità più grandi e manovriere, ed equipaggiate con pezzi di artiglieria sempre più prestanti. Ricordo le guerre napoleoniche quando la Royal Navy britannica implementò efficacemente l’uso dei blocchi navali per limitare le forniture alla Francia, di fatto invertendo le sorti a favore della Gran Bretagna. Nacque quindi un nuovo paradigma geopolitico in cui il controllo del mare era conditio sine qua per la supremazia.

Un concetto che, alla fine del XIX secolo, fu elaborato da Thomas Mahan (foto a lato), di fatto ponendo le basi di quella che sarebbe divenuta la teoria del Sea Power, per la quale la supremazia di una grande potenza dipendeva essenzialmente dal controllo delle vie d’acqua. Il mare divenne non solo un luogo di occasionale confronto tra avversari ma “mezzo” strategico per garantire dei vantaggi economici strutturalmente superiori rispetto a quelli della dimensione terrestre. Il Sea Power diventava quindi uno strumento politico – più che militare – per proteggere le rotte commerciali, garantire la libertà di navigazione e proiettare le direttive politiche nazionali ben oltre i confini geografici nazionali, strumento essenziale per uno Stato per poter difendere i propri interessi. Un pensiero ottocentesco che trova applicazione nella realtà odierna: dalle dispute nel mar cinese meridionale fino alle recenti operazioni di controllo degli Stretti strategici.
Un diritto consuetudinario
In estrema sintesi, nel corso dei secoli si svilupparono i fondamenti legali dell’impiego delle forze navali per imporre con la forza obiettivi politici. Nel campo del blocco navale voglio richiamare la Dichiarazione di Parigi del 1856 che stabilì il principio fondamentale secondo cui un blocco doveva essere efficace per essere giuridicamente vincolante. Per quanto questa affermazione possa sembrare lapalissiana, di fatto pose fine alla diffusa pratica dei “blocchi cartacei”, in cui una nazione dichiarava la chiusura di una costa, con tutti gli annessi e connessi, senza essere in grado di schierare un numero sufficiente di navi per farla rispettare. In seguito, con la Dichiarazione di Londra del 1909, vennero aggiunte norme procedurali più dettagliate che includevano l’obbligo di specificare la data di inizio del blocco, i limiti geografici della costa interessata ed una finestra temporale per la partenza delle eventuali navi neutrali intrappolate al suo interno. Sebbene questa dichiarazione non fu mai formalmente ratificata, influenzò profondamente il Diritto internazionale in materia. Oggigiorno, la fonte moderna di riferimento più completa è il Manuale di Sanremo inerente il diritto internazionale dei conflitti armati in mare; pubblicato nel 1994, il Manuale codifica in maniera chiara le norme in materia di dichiarazione, efficacia, imparzialità, obblighi umanitari e applicazione che regolano i blocchi navali odierni. Un “re-Statement” che non riassume solo la consuetudine ma fornisce regole operative, criteri di efficacia, imparzialità nell’applicazione, proporzionalità degli effetti e trattamento delle navi neutrali, affinchè esse non si trasformino da attori esterni ad elementi della partita tra le due parti.
Premesso quanto sopra, avendo collaborato nel 1984, nell’ambito del mio servizio allo Stato Maggiore della Marina, alla stesura del Manuale di San Remo – in particolare per la mia area di expertise ovvero l’impiego delle mine navali – ci rendemmo conto che, sebbene gli articoli del testo fossero chiari la loro applicazione implicava aspetti politico-militari più insidiosi di quegli ordigni subacquei. Inoltre, al diritto “bellico” si contrapponevano le misure previste da quello “umanitario”, intese a garantire l’assistenza alle popolazioni e l’obbligo di consentire azioni di soccorso rapide e senza ostacoli 1. Un proposito nobile che però non poteva e non può essere assicurato al 100%; basti pensare ai sequestri di armi e munizioni nascoste nelle stive dei cargo dichiarati umanitari i cui scopi erano ben altri. Non a caso, per contrastare commerci illeciti di armi, si effettuano controlli del traffico che possono comprendere ispezioni a bordo dei cargo con team ispettivi composti da reparti specialistici. Altre misure per assicurare la libertà di navigazione di cargo non coinvolti nel conflitto, sono la scorta e l’instradamento lungo canali sicuri (soprattutto per evitare incidenti causabili dalle mine navali).
Il pasticciaccio di Hormuz
Nel caso dello stretto di Hormuz abbiamo di fatto una situazione di belligeranza con dichiarazioni di blocco navale che comportano, secondo il diritto internazionale, delle regole che non dovrebbero essere addomesticate o giustificate dalle diverse volontà politiche. Anche stabilendo corridoi di transito affidabili – tra l’altro già regolamentati per motivi di sicurezza della navigazione – la probabilità di un incidente ad alta visibilità (come l’esplosione di una mina navale in prossimità di un mercantile neutrale) non può essere sottovalutata. Di fatto l’Iran sta limitando uno spazio internazionale ad uso personale … un abuso che va contro il diritto internazionale della navigazione. Egualmente la marina statunitense sta applicando un blocco navale, entrato in vigore a partire dalle 16 di lunedì 13 aprile (ora italiana) che riguarda le navi da e per i porti iraniani. L’Autorità britannica per le operazioni commerciali marittime (UKMTO) ha recentemente affermato che il transito attraverso lo Stretto da o verso destinazioni non iraniane non risulta essere ostacolato, ma le navi in transito potrebbero trovarsi di fronte a “presenza militare, comunicazioni mirate o procedure di diritto di visita” durante il passaggio. Di fatto un cargo è stato colpito ed affondato nel suo transito nel Mar Rosso dagli Houthi, potenti alleati proxy di Teheran. Tutto questo all’interno di una tregua ormai da poche ore scaduta.

Nel bailamme politico-mediatico, fa pensare la dichiarazione iraniana di una limitazione selettiva del traffico marittimo, dividendo paesi amici e nemici (in diverse categorie), ai quali il transito è consentito (a volte dietro pagamento di una tassa di transito) o negato. Va da sé che, nel caso della presenza di un campo minato, una tale ipotesi, al di là delle violazioni sulla libertà di transito, sarebbe molto pericolosa. Non a caso sono circolate voci, mai confermate, che gli stessi iraniani non sono in grado di fornire elementi precisi sulle posizioni delle mine da loro posate.
Tecnicamente il discorso è molto complesso – ci tornerò in un altro articolo – ma voglio sottolineare che il diritto internazionale marittimo è molto chiaro sullo stretto di Hormuz, essendo qualificato “Straits used for international navigation” nella Parte III, artt. 37-44 UNCLOS e per il quale nell’art. 38 viene sancito un diritto di “transit passage” inalienabile, che include la navigazione, il sorvolo e il passaggio subacqueo, un diritto quindi non sospendibile unilateralmente. In caso di blocco navale, la scorta dei propri mercantili (Self-help/Escorting convoys) potrebbe essere lecita solo qualora accettata dai belligeranti e quando le merci non fossero a favore di uno o dell’altro.

In estrema sintesi, nonostante le dichiarazioni dei belligeranti e gli inviti di governi e organismi internazionali di applicare le norme internazionali, la situazione nello stretto continua ad essere molto fluida e si ricevono solo dichiarazioni inconsistenti che servono solo ad infiammare i talk-show e polarizzare ulteriormente la politica degli Stati coinvolti. In assenza di una strategia di uscita percorribile, le dichiarazioni dei Paesi volenterosi di scortare le proprie navi di bandiera sono foriere di molti rischi, inclusa la possibilità di essere coinvolti nel conflitto. Che succederebbe se una nave di un Paese europeo, scortando un proprio mercantile, fosse attaccata dagli Iraniani? Il coinvolgimento di entrare nel conflitto sarebbe molto probabile. Basti ricordare gli attacchi iraniani contro gli altri Paesi del Golfo, in alcuni casi rei solo di avere basi americane e nel territorio di altri, inspiegabili se non nella volontà di allargare il conflitto.
A questo punto non ci resta che sperare in una exit strategy pragmatica e graduale al fine di evitare un’escalation geopolitica che ci colpirebbe tutti indistintamente, un futuro senza vincitori ma solo perdenti.
Una punta di amarezza è la constatazione che nel III millennio la legittimità internazionale non sia più un valore condiviso. Gli interessi delle Superpotenze vanno ben oltre i paradigmi passati, e vengono giustificati da situazioni pregresse figlie degli errori del secolo scorso. Ci possiamo domandare se questa guerra si sarebbe potuta evitare se i rapporti tra Israele ed il mondo arabo fossero stati diversi. Solo in parte, la politica di Teheran – che da decenni ha giurato di voler cancellare lo Stato di Israele – va ben oltre queste questioni, e trova ragioni nella folle volontà di affermazione dei loro leader con l’appoggio di gruppi militari come Hezbollah, Houthis e Hamas. Nella valutazione delle ragioni “a favore o contro”, va ricordato che il regime iraniano, solo nel mese di febbraio, ha ucciso 40.000 giovani che chiedevano solo una maggiore libertà.
Detto questo, ciò che ha causato l’escalation di questi ultimi mesi è stata la convinzione (confermata dall’ONU) del proseguo alla corsa al nucleare di Teheran, una minaccia considerata impellente dall’attuale governo israeliano che a sua volta, prendendo spunto dalla strage perpetuata da Hamas nel 2023 (Operazione Diluvio al-Aqṣā), ha attivato la sua macchina da guerra con il concorso statunitense. Forse era solo questione di tempo, in un mondo senza regole alla ricerca spasmodica di un nuovo ordine mondiale; un ordine ormai reso improrogabile dai fallimenti delle attuali politiche perseguite dalle nazioni, poco disponibili al dialogo per convinzioni che hanno radici profonde ereditate dal secolo precedente. Se a questo ci uniamo il crollo morale ed etico delle vecchie superpotenze e l’affacciarsi delle nuove, l’orizzonte del III millennio non è certo invitante. L’aumento dei costi dei generi di consumo, in primis quello dei carburanti, che colpisce direttamente le tasche dei cittadini, è quindi solo un effetto discendente di problemi di ben altro livello che denotano il crollo di un’Era in cui ci illudevamo di aver raggiunto un equilibrio sociale.
Andrea Mucedola
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1 Non raramente su mercantili trasportanti material umanitari venivano trovato generi impiegabili da una delle parti in conflitto a scopo bellico
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Riferimenti
Thomas Mahan, The Influence of Sea Power upon History – Wikisource, the free online library
San Remo Manual 1984 IHL – Treaties & Commentaries.
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