Lo stato giuridico nei classiarii

Domenico Carro

2 Febbraio 2025
tempo di lettura: 4 minuti

.

livello elementare

.

ARGOMENTO: STORIA NAVALE ROMANA
PERIODO: IMPERO ROMANO
AREA: MARE NOSTRUM
parole chiave: status militare, classiarii

.

All’atto dell’arruolamento, i peregrini ricevevano un nuovo nome tipicamente romano (tria nomina), che si ritiene associato alla contestuale concessione del diritto latino o ius Latii – poi chiamato “diritto italico(ius Italicum 1) a partire dall’epoca dei Flavi – che comportava un cambio di status: da peregrinus a Latinus o Italicus, con un conseguente innalzamento del proprio livello sociale e una estensione dei propri diritti. Si valuta che questo utile incentivo all’arruolamento dei ragazzi provenienti dalle province d’oltremare sia entrato in vigore nel I secolo, all’epoca di Vespasiano o di uno dei suoi due figli.

Ma per i classiari si trattava solo di un primo passo in avanti, che anticipava il secondo, ben più prestigioso, che li attendeva al termine del periodo di ferma. Infatti, al momento del congedo, purché avessero prestato servizio con onore (honesta missio), i congedati ricevevano la cittadinanza romana (civitas), per sé e per i propri discendenti, e il diritto di sposare le proprie compagne (conubium). È interessante notare che la concessione della cittadinanza romana rimase sempre valida anche per i figli nati prima del congedo: questo fu uno dei privilegi esclusivi dei classiari, che li distinse da altri corpi – come le truppe ausiliarie – cui potevano accedere i peregrini.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è onde02_classiari_palestrina-1024x610.jpg

La possibilità di pervenire alla cittadinanza romana al termine del servizio in marina fu un incentivo particolarmente attraente per i ragazzi autoctoni della provincia d’Egitto, poiché si trattava della sola popolazione di tutto l’impero alla quale era precluso il passaggio dallo status di peregrino alla civitas romana. Tale anomala discriminazione, presumibilmente originata dalla viltà dimostrata dagli equipaggi egiziani che, a bordo delle navi inviate ad intercettare la flotta di Ottaviano in arrivo ad Alessandria, si erano arresi senza combattere, è desumibile da diversi testi, incluso il papiro chiamato Gnomon dell’idios logos, che riporta la normativa imperiale relativa all’Egitto da Augusto ai primi Antonini.

In particolare, il paragrafo 55 di tale documento fa pensare che la sola eccezione consentita fosse limitata a chi si arruolava nella flotta di Miseno; ma poiché sappiamo che degli Egiziani si sono arruolati anche nella flotta Ravennate, dobbiamo presumere che la deroga sia stata estesa in un secondo momento ad entrambe le flotte pretorie. Il requisito legale che consentì ai classiari di origine egiziana di ottenere la cittadinanza romana fu rappresentato dall’acquisizione dello status di Latinus (ovvero Italicus), al quale il successivo passaggio alla civitas non era ovviamente vietato.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è STORIA-ROMANA-640px-Veduta_dellantico_porto_di_Ostia.jpg

Una vivida testimonianza dei primi benefici ricevuti da uno di questi classiari si trova in due lettere scritte alla famiglia da un giovane egiziano di nome Apione, arruolato nella flotta di Miseno. Nella prima lettera egli riferisce che, giunto alla base navale dopo un travagliato viaggio per mare che gli ha fatto temere per la propria vita, ha subito ricevuto tre monete d’oro dell’imperatore come viatico, oltre al suo nuovo nome Antonio Massimo e alla sua assegnazione alla centuria Atenonice, cioè all’equipaggio della nave omonima. Inoltre, con parte del denaro ricevuto egli si è fatto dipingere Quadrireme (come indicato dalla scritta navis tetreris longa), rappresentata con pochi tratti, probabilmente in occasione della partecipazione di queste unità alla naumachia organizzata da Claudio sul lago Fucino nel 52.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è nave-da-guerra-romana-carro-da-i-classiarii-1024x262.png
Nella seconda lettera, scritta evidentemente parecchi anni dopo, egli si firma direttamente Antonio Massimo e invia i saluti anche da parte della nuova famiglia che ha nel frattempo creato: la moglie Aufidia e tre figli.

Domenico Carro

1 Ius Italicum indicava, nelle ultime decadi della Repubblica Romana e nei primi due secoli dell’Impero romano, i privilegi concessi ad alcune città provinciali aventi status di coloniae civium romanorum e situate nelle province, cioè nei territori collocati al di fuori dell’Italia. Era concesso dall’imperatore e comprendeva, tra le altre cose, la possibilità di avere il dominium ex iure Quiritium sul suolo provinciale, l’esenzione dalle imposte fondiarie e di capitazione, l’esenzione dall’obbligo di alloggiare truppe e, il fatto che le civitates godenti il ius italicum non erano sottoposte alla vigilanza amministrativa del governatore della provincia, salva beninteso la sua normale competenza in materia giudiziaria.
.

estratto dal saggio Classiari di Domenico Carro – Supplemento alla Rivista marittima aprile-maggio 2024 – per gentile concessione della Rivista Marittima, dedicato alla memoria del figlio Marzio, corso Indomiti, informatico visionario e socio del Mensa, prematuramente scomparso

.

PAGINA PRINCIPALE - HOME PAGE
.

Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo

(Visited 171 times, 1 visits today)
Share

Lascia un commento

Share
Traduci l'articolo nella tua lingua
error: Content is protected !! ATTENZIONE Il contenuto è protetto - Per eventuali autorizzazioni contattare la redazione all'indirizzo infoocean4future@gmail.com