ARGOMENTO: GEOPOLITICA
PERIODO: ODIERNO
AREA: OVUNQUE
parole chiave: diritto internazionale marittimo, regola 3 miglia, acque territoriali, Montego bay, UNCLOS

saranno queste le unitร polivalenti del futuro?
Dalla regola delle tre miglia alle Convenzioni delle Nazioni Unite sulle leggi del mare
Nel XX secolo alcuni Stati, per poter estendere lo sfruttamento esclusivo delle risorse marine oltre i limiti delle tre miglia, espressero internazionalmente il desiderio di portare i limiti delle acque territoriali dalle storiche tre miglia a dodici. La necessitร di ottenere un accordo internazionale portรฒ alla convocazione delle UNCLOS, United Nations Convention of Law Of Sea. Tutto cominciรฒ quando, nel 1945, il presidente statunitense Truman, utilizzando il principio consuetudinario del diritto di ogni nazione di proteggere le proprie risorse naturali, sottolineรฒ il diritto assoluto degli Stati Uniti a sfruttare le risorse naturali contenute nella propria piattaforma continentale.
Tra il 1946 e il 1950, anche il Cile, il Perรน, e l’Ecuador proclamarono questo diritto portando la distanza di riferimento a 200 miglia nautiche e motivando l’estensione territoriale con la necessitร di proteggere le risorse ittiche di quelle zone di che godono degli effetti benefici della corrente di Humboldt. Di concerto, molte nazioni estesero le loro acque territoriali alla distanza di 12 miglia tanto che, nel 1967, solo venticinque Stati avevano mantenuto il vecchio limite delle 3 miglia. Nacque quindi la necessitร di affrontare internazionalmente il problema e, nel 1956, le Nazioni Unite tennero la prima conferenza sul diritto del mare (UNCLOS I) a Ginevra, Svizzera. La conferenza portรฒ a quattro importanti trattati, che vennero concordati nel 1958 e la cui entrata in vigore, per completezza, รจ posta tra parentesi:
– Convenzione sull’alto mare (30 settembre 1962);
– Convenzione sulla piattaforma continentale (10 giugno 1964);
– Convenzione sulla voce territoriale Mare e zona contigua (10 settembre 1964);
– Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche dell’alto mare (20 marzo 1966).
Sebbene lโUNCLOS I fu considerato un importante passo avanti nella gestione delle aree marittime, restรฒ perรฒ ancora aperta la questione spinosa dei limiti geografici delle acque territoriali. Nel 1960, le Nazioni Unite convocarono una seconda conferenza sul diritto del mare (UNCLOS II) ma di fatto non si ottennero risultati pratici a causa della grande incertezza mondiale dovuta alla guerra fredda tra gli Stati Uniti e lโUnione Sovietica e dello schieramento delle nazioni tra i due blocchi. Si dovette quindi arrivare ad una III Convenzione (10 dicembre 1982) tenutasi a Montego Bay, in Giamaica per poter definire con maggiore accuratezza i limiti del mare territoriale e della zona contigua ed attivitร , come la pesca e le attivitร commerciali, svolte nell’alto mare e sulla piattaforma continentale.
In estrema sintesi, gli spazi marini descritti dalla convenzione compresero:
- le acque interne, dove di fatto vigono le leggi dello Stato costiero regolandone lโuso delle risorse e il passaggio delle navi;
- le acque territoriali in cui, pur vigendo le leggi dello Stato costiero, viene consentito il diritto di transito a tutti (passaggio inoffensivo) in modo continuo e veloce per ยซnon pregiudicare la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costieroยป. Questo fattore influenza in particolar modo il passaggio delle navi e dei sommergibili/sottomarini militari che, sebbene autorizzati, hanno limitazioni nel genere di attivitร che possono condurre;
- la Zona contigua (non oltre le 24 miglia nautiche dal mare territoriale) ove lo Stato mantiene il diritto di punire le violazioni commesse allโinterno del proprio territorio per prevenire violazioni alle proprie leggi o regolamenti in materia doganale, fiscale, sanitario e di immigrazione;
- la Zona economica esclusiva (ZEE), che si estende fino a 200 miglia nautiche dalla linea di base; questa area ha un’importanza economica sensibile in cui lo Stato puรฒ esercitare il diritto esclusivo di sfruttamento delle risorse naturali locali;
- la Piattaforma continentale (CS), un naturale prolungamento dello Stato che puรฒ sfruttarne senza vincoli risorse minerarie o comunque non-viventi in maniera esclusiva. Inutile dire che sia la ZEE che la CS sono aree di contenzioso politico ed economico, foriere di crisi internazionali;
- infine, lo spazio marino che si estende oltre definito come โalto mareโ o delle acque internazionali. In questa zona marina trova ancora applicazione il principio della libertร dei mari che comporta il riconoscimento a ciascuno Stato di un uguale diritto di compiere attivitร di navigazione, sorvolo, posa di cavi, costruzione di isole e installazioni artificiali, pesca, ricerca scientifica, a condizione che siano rispettati gli interessi degli altri Stati.
Per quanto concerne gli sfruttamenti delle risorse marine, farรฒ un breve accenno a quello minerario inerente per lo piรน i fondali ricchi di noduli di manganese e di cobalto. Mi riferisco in particolare alla ricerca ed estrazione futura di minerali dai fondi marini per i quali la Convenzione regola alcune modalitร esecutive.
Sfruttamento minerario
UNCLOS III stabilisce che, qualora tali risorse si trovino all’interno della zona economica esclusiva (ZEE) di un paese, esso ha il diritto esclusivo di estrarle o di dare licenze minerarie a compagnie straniere nella propria zona. Ad esempio, il caso del bacino Penrhyn situato in prossimitร delle isole Cook che ricade proprio nella loro ZEE. Qualora invece le risorse si trovino oltre la Zona economica esclusiva, come nella Clarion-Clipperton Zone nel Pacifico (CCZ), nel bacino del Perรน, ed in altre aree dell’Oceano Indiano, l’estrazione deve essere regolata da un’agenzia delle Nazioni Unite, ovvero dalla Autoritร internazionale dei fondi marini (ISA), che ha sede a Kingston in Giamaica.
In particolare, l’ISA deve assicurare che i benefici derivanti da future attivitร di prospezione mineraria marine siano condivisi equamente. La sua autoritร si basa su vari articoli della UNCLOS che definiscono lโalto mare come patrimonio comune dell’umanitร . Per le zone contenenti i noduli di manganese i contraenti devono pagare una tassa di licenza per le zone assegnate e possono utilizzare solo la metร della loro zona di concessione fino ad un massimo di 75.000 chilometri quadrati mentre l’altra metร รจ riservata per lo sviluppo. Questa ripartizione deve essere equa e svolta “tenendo particolarmente conto degli interessi e delle necessitร degli Stati in via di sviluppo“.
Fino ad ora, le licenze concesse dalla ISA sono solo a carattere di esplorazione e permettono agli Stati di effettuare la ricerca su potenziali future aree minerarie al fine di determinare quelle con piรน alta densitร di noduli. Le licenze sono concesse per un periodo di 15 anni e possono essere estese una sola volta per altri 5 anni. Dopo di che l’estrazione deve iniziare o l’assegnatario perderร i diritti minerari. Tuttavia, l’ISA non ha ancora completamente definito il quadro normativo giuridico ne ha stabilito le tecniche da impiegarsi per lo sfruttamento minerario. Altro aspetto particolarmente sensibile รจ l’assenza di un piano per la protezione efficace dell’ambiente marino a seguito di queste attivitร minerarie. In sintesi, la ricerca e lo sfruttamento minerario delle risorse marine sono solo all’inizio, le aree interessate sono contese da molti Stati e con l’aumento della richiesta industriale internazionale si configurano futuri contenziosi che potrebbero essere forieri di situazioni di crisi internazionali.
Sinistri marittimi
Un altro importante aspetto contenuto nel testo della convenzione UNCLOS III รจ quello riguardante i sinistri marittimi in alto mare. UNCLOS afferma che, in caso di affondamenti, collisioni ed inquinamenti, lo Stato che รจ direttamente minacciato da versamenti di materiali inquinanti assume il diritto di adottare le misure necessarie a fronteggiare lโevento con lโobbligo di tutelare e preservare lโambiente marino.
Non sempre queste azioni sono di facile effettuazione. Purtroppo la difficoltร tecnica ed economica di monitorare in maniera continuativa questi spazi immensi di fatto rende impossibile il pieno rispetto delle regole. Compiti di polizia di altura per la lotta contro attivitร illecite, come versamenti intenzionali di idrocarburi o di materiali tossici in mare, sono limitati da una difficoltร oggettiva di un intervento tempestivo da parte degli Stati. I principali fattori da imputare sono: una limitata disponibilitร di mezzi aeronavali a fronte della vastitร del mare per il controllo, intervento e repressione dei crimini, e la complessitร giuridica che talvolta non consente interventi rapidi sulla scena d’azione, permettendo ai rei di potersi dileguare in acque territoriali di altro Stato. In altre parole per poter agire in maniera concreta cโรจ necessitร di un numero maggiore di uomini e mezzi e di strumenti giuridici adeguati alle circostanze.
Maritime Security: protezione delle rotte
Va comunque detto che il recente impiego di network di coordinamento marittimo a livello internazionale ha consentito un miglioramento sensibile della gestione globale del traffico, garantendo un maggior scambio di dati sul traffico mercantile, in particolare tra le strutture organizzative nazionali (Maritime Center) che possono cosรฌ operare in maniera sempre piรน sinergica. Inoltre stanno apparendo unitร polivalenti con spiccate caratteristiche adatte per il pattugliamento ed intervento rapido in zone di crisi.

azione di abbordaggio di un mercantile riprodotta sulla copertina del libro “All’arrembaggio” di Massimo Annati – edizioni Mursia
Un ultimo punto dellโUNCLOS III, certamente meritevole di essere evidenziato, fu lโaccordo raggiunto fra gli Stati ad abbordare ed eventualmente anche catturare navi battenti altra bandiera esercitando cosรฌ la propria giurisdizione su mercantili stranieri sospetti di gravi crimini quando in navigazione nelle acque internazionali. Esistono alcuni casi che sono stati applicati, anche se non senza difficoltร oggettive, negli ultimi anni come il fermo e lโabbordaggio di navi battenti bandiera non nazionale al fine di accertarne la nazionalitร , o per verificare atti di pirateria, di commercio di schiavi o di altre attivitร illecite stabilite dall’articolo 110 della Convenzione di Montego Bay. La Convenzione sottolinea che se il sospetto sull’attivitร illegale si riveli in un secondo tempo infondato, lo Stato che ha proceduto all’abbordaggio dovrร risarcire i danni e le perdite provocate.
Un altro punto interessante รจ il diritto ad inseguire e catturare navi straniere sospettate di aver violato le leggi nazionali nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona contigua di uno Stato. Ciรฒ puรฒ avvenire solamente nei limiti e modi stabiliti dall’articolo 111 della Convenzione di Montego Bay.
Tutto risolto? Non proprio
La UN Convention of Law Of Sea (III), pur essendo entrata in vigore nel 1994 ed essendo stata firmata da 167 Stati, non รจ ancora stata ratificata da tutti i firmatari per motivi protezionistici dei propri interessi nazionali. Uno dei casi piรน significativi รจ quello degli Stati Uniti che erano stati tra i piรน assidui per cercare una soluzione a tale problema che hanno recentemente rigettato al Senato statunitense la firma della ratifica, giustificandola lesiva degli interessi nazionali e rivelando una visione ancora monroniana del problema.
Sarร mai risolto il problema delle acque territoriali e di interesse economico?
Essendoci aspetti di natura economica e politica di difficile soluzione, sarร probabilmente ancora fonte di numerose controversie internazionali nei prossimi anni; un accordo internazionale sul controllo dei mari, giuridicamente pienamente condiviso, appare poco probabile in quanto gli interessi delle vecchie e nuove grandi potenze sono estremamente conflittuali. Le divisioni sono ancora molte e le sempre maggiori necessita energetiche non aiuteranno a risolvere gli annosi problemi a scapito di paesi non in grado di competere da punto di vista politico e militare. In futuro, come da almeno dieci millenni, i destini dellโUmanitร si giocheranno ancora sul mare e ci sarร ancora molto da scrivere.
Nella consapevolezza che questa veloce panoramica sull’evoluzione del diritto internazionale marittimo non sia stata esaustiva ma redatta solo per darvi un idea delle problematiche che ridisegneranno o confini del mare, vorrei chiudere con le sagge parole di Platone: ” LโUmanitร non potrร mai vedere la fine dei suoi guai fino a quando gli amanti della saggezza non arriveranno a detenere il potere politico, ovvero i detentori del potere non diventeranno amanti della saggezza “.
Andrea Mucedola
ufficiale ammiraglio (ris)
Marina Militare Italiana
Maritime security advisor
contrammiraglio in congedo della Marina Militare Italiana (riserva). Ha frequentato l’Accademia di Livorno dal 1977 al 1981. Nei suoi 40 anni di servizio ha servito 15 anni a bordo delle unitร di superficie, in numerosi Comandi nazionali e all’estero e in zone di guerra. E’ laureato in scienze marittime delle difesa presso lโUniversitร di Pisa ed in Scienze Politiche cum laude allโUniversitร di Trieste. E’ un analista indipendente di sicurezza marittima per diversi Think Tank geopolitici e collabora con riviste on line del settore italiane ed internazionali. Istruttore subacqueo, con immersioni effettuate in quasi tutti gli oceani, si รจ brevettato Scientific Diver nel 1993 presso lโInternational School Scientific Diving di cui, l’anno successivo, รจ diventato docente di cartografia e geodesia applicata ai rilievi in mare. Nel 2015 ha ideato OCEAN4FUTURE con lo scopo di divulgare la cultura del mare. Nel 2019 ha ricevuto il Tridente d’oro dell’Accademia delle Scienze e Tecniche Subacquee.
Precisazione: UNCLOS non definisce il termine “acque internazionali”. Alcuni testi, come l’enciclopedia Treccanni l’associano all’Alto Mare (ma occorre ricordare che รจ un testo italiano e che l’Italia non ha stabilito nรฉ una Zona Contigua nรฉ una Zona Economica Esclusiva, per cui si passa direttamente dal Mare Territoriale all’Alto Mare). Altre dottrine nazionali l’associano all’insieme Zona Economica Esclusiva+Zona Contigua. Nella pratica comune, in genere, si intende tutto ciรฒ che sta fuori dal mare Territoriale (e dalle Acque Interne), col presupposto che il Mare Territoriale รจ un estensione del territorio dello Stato Costiero, e quindi “nazionale”, mentre ciรฒ che sta fuori (come pure lo spazio aereo) รจ “internazionale”.