livello medio
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ARGOMENTO: SICUREZZA MARITTIMA
PERIODO:XX-XXI SECOLO
AREA: OVUNQUE DOVE RICONOSCIUTO
parole chiave: mine navali, San Remo manual
Il San Remo Manual
L’esigenza di armonizzare le leggi e le Convenzioni esistenti al fine di essere applicate ai moderni conflitti armati in mare, a fronte dei lavori dell’International Institute of Humanitarian Law, iniziati nel 1987, vennero svolte numerose riunioni di avvocati internazionali ed esperti navali a San Remo (Italia). I risultati del gruppo di lavoro, a cui partecipò per lo Stato Maggiore Marina l’ammiraglio Nozzoli, furono pubblicati, nel 1994, con il nome di “San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea”.
Il manuale, pur considerando la validità tiene della Convenzione dell’Aia del 1907, tiene conto del diritto consuetudinario, delle leggi e delle Convenzioni internazionali, in particolare della Convenzione delle Leggi del Mare delle Nazioni Unite del 1982.
Per quanto concerne la guerra di mine, nella Sezione I della parte IV, sono contenute delle regole che, anche se non hanno la copertura di una Convenzione Internazionale, suggeriscono comportamenti unanimemente accettati dalle Nazioni nel campo della guerra di mine.
Nell’annesso del manuale, la mina navale viene cosi definita:
“A mine is an explosive device laid in the water, on the sea-bed, or in the subsoil thereof, with an intention of damaging or sinking ships or deterring ships for entering an area.”
La definizione esclude quindi ancora gli ordigni improvvisati o rilasciabili dalle forze speciali (limpet mine) e quei tipi di mine che, per il loro impiego, possono essere assimilate ad altre armi subacquee (ad esempio la MK 60 CAPTOR che, pur essendo una mina, di fatto, agisce come un siluro). Questo tipo di armi, prettamente antisommergibili sono state rinnovate nel tempo e fanno parte degli arsenali delle grandi potenze. Il filmato che segue chiarisce il funzionamento della Mk 60.
Un punto interessante del manuale è l’inclusione delle mine che per motivi fisici o di costruzione sono affondate nel sedimento (dette tecnicamente infangate). Questa tipologia di mine ha subito nel tempo un notevole sviluppo tecnologico che include sistemi che consentono il loro occultamento sotto il sedimento, rendendo così più complessa la loro scoperta. Inutile dire che il contrasto a questa minaccia, in aree portuali, potrebbe essere vitale per mantenere aperte le strutture.

esplosione di un ordigno, sullo sfondo un cacciamine italiano classe Lerici, costruito da Intermarine
Concetto operativo
Un concetto che vale la pena di essere ricordato è che da sempre le mine navali hanno avuto come esclusivo bersaglio i mezzi militari di superficie e subacquei e non il personale che vi viene impiegato. Per quanto sopra, la dottrina discendente di impiego prevede tre tipi di operazioni:
– il minamento difensivo, effettuato allo scopo di negare l’accesso del nemico nel proprio territorio;
– il minamento protettivo, allo scopo di proteggere le rotte di comunicazione dall’accesso di sommergibili o di navi militari con campi posati nelle proprie acque territoriali eventualmente estese alla zona economica esclusiva;
– il minamento offensivo condotto all’interno delle acque del nemico al fine di interdire l’entrata o l’uscita di qualsiasi mezzo dai litorali o dai porti nemici o occupati dal nemico.
Nella Sezione I della parte IV del Manuale di San Remo, inerente i “Methods and means of warfare at sea”, sono elencati tredici paragrafi, compresi fra il numero 80 ed il 92, che affrontano le regole di impiego delle mine sviluppandole secondo tre concetti fondamentali :
– i requisiti militari in ambito della guerra di mine navali (para. 80-84);
– la libertà di traffico dei paesi non belligeranti nonché degli stati neutrali (para 85-89);
– la responsibilità dei paesi belligeranti e neutrali in merito alla bonifica dei campi minati (para. 90-92).
ITS Cedro, la prima nave che ebbi l’onore di comandare (1989-1990) apparteneva alla classe legni – Ufficio storico della Marina Militare
Analizziamoli secondo il loro ordine:
para. 80 Mines may only be used for legitimate military purposes including the denial of sea areas to the enemy.
Questa regola esclude l’uso di mine navali da parte di gruppi militari non regolamentari e/o appartenenti alla criminalità per i quali non si intravedano scopi legittimi che possano essere sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Secondo questo paragrafo, l’uso di mine di qualsiasi tipo da parte di fazioni non è quindi legittimato. Il ricorso all’uso della forza è quindi considerato legittimo solo in caso di legittima difesa individuale o collettiva, o su autorizzazione o delega del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
para. 81 Without prejudice to the rules set out in paragraph 82, the parties to the conflict shall not lay mines unless effective neutralization occurs when they have become detached or control over them is otherwise lost.
Viene sancito l’obbligo di prevedere, in caso di perdita di controllo accidentale dell’arma, all’interno della mina navale di sistemi di effettiva neutralizzazione. Questo include anche il caso delle mine controllate remotamente.
para 82 It is forbidden to use free-floating mines unless :
– they are directed against a military target;
– they become harmless within an hour after loss of control over them.
Nella proibizione dell’uso di mine alla deriva, la regola sembra lasciare aperta la possibilità di possedere armi in grado di indirizzarsi, automaticamente e direttamente, contro obiettivi militari (homing), oppure rilasciate al fine di dirigersi, trasportate dalla corrente, verso di essi. In ogni caso viene ribadito l’obbligo di inserimento dei dispositivi di auto-sterilizzazione, entro un ora dopo il rilascio, citato precedentemente.
para 83 The laying of armed mines or the arming of pre-laid mines must be notified unless the mines can only detonate against ships which are military objectives.
Ribadisce l’obbligo di effettuare comunicazioni di minamento attraverso i canali previsti dalla regolamentazione internazionale ovvero “Gli avvisi ai naviganti” e le comunicazioni all’International Maritime Organisation.
para 84 Belligerents shall record the locations where they have laid mines.
Nonostante i campi minati durante le guerre mondiali fossero stati posati con un’alta precisione documentale, lo sforzo bellico successivo di bonifico fu tale da far rivalutare le modalità di registrazione degli stessi, per facilitare il successivo intervento di bonifica. Da questa regola derivò un requisito tecnico molto importante che indusse le nazioni NATO ad acquisire, nel loro processo di armament planning, sistemi di navigazione di alta precisione per ridurre, nello specifico, i tempi di bonifica al termine dei conflitti.
para. 85 Mining operations in the internal waters, territorial waters, territorial sea or archipelago, waters of a belligerent State should provide, when the mining is first executed, for free exit of shipping of neutral States.
Questa regola deriva dalle esperienze acquisite e fa ormai parte del diritto consuetudinario. Un esempio possono essere le notificazioni fatte dagli Stati Uniti in merito al minamento del porto di Haiphong, Vietnam, avvenuto nel 1972.
para 86 Mining of neutral waters by a belligerent is prohibited.
Il minamento in acque di un Paese neutrale, di fatto un atto di ostilità, era già proibito dall’articolo 2 della Convenzione dell’Aia n° XIII, concernente “Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War”. La sovranità di uno stato può essere altresì violata eseguendo operazioni di bonifica nelle acque di un’altro Stato senza la sua autorizzazione. Va ricordata la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 1949, in merito alla controversia Albania-Gran Bretagna, quando navi militari britanniche furono danneggiate nel transito non autorizzato del canale di Corfù da mine posate dagli Albanesi; a seguito dell’episodio gli Inglesi inviarono dei dragamine per bonificare il passaggio invocando il diritto al self-help. La Corte, pur richiamando l’Albania all’obbligatorietà a dichiarare i campi minati posati, condannò la Gran Bretagna per aver violato le leggi internazionali inerenti la sovranità territoriale.
para 87 Mining shall not have the practical effect of preventing passage between neutral waters and international waters.
Questo paragrafo è collegato al numero 80, per cui un’azione di minamento non deve in alcun modo interferire negli interessi di uno Stato Neutrale. Si ritorna in pratica al concetto di legittimità dell’operazione di minamento in acque neutrali o internazionali. Un recente esempio potrebbe essere ritrovato nel minamento clandestino del Golfo Arabico e del Golfo dell’Oman, nel 1987-1988, da parte dell’Iran.
para 88 The mine laying States shall pay due regard to the legitimate uses of the high seas by, inter alia, providing safe alternative routes for shipping of Neutral States.
para 89 Transit passage through international straits and passage through waters subject to the right of archipelagic sea lanes passage shall not be impeded unless safe and convenient routes are provided.
Le due regole 88 e 89 cercano di fornire una soluzione al libero transito in acque minate da parte di navi appartenenti a nazioni neutrali; fra le due ipotesi appare di più fattibile applicazione la creazione di rotte sicure per instradare il traffico. Sebbene esistano specifici accordi sulla neutralizzazione di determinate zone di mare, tra le quali il Canale di Suez (Convenzione di Costantinopoli del 1888) e quello di Panama (Trattato del 1977), la possibilità di rischio di minamento futuro in queste aree sensibili non è da escludere. Voglio ricordare il minamento da parte libica del mar rosso nel 1984.

esperimento della Marina Militare Italiana nel primo dopoguerra per il dragaggio con elicotteri – foto di proprietà dell’autore
Nel caso, lo sforzo bellico, in termini di mezzi di contro misure mine, per mantenere aperti i canali di instradamento ed eventuali aree di ancoraggio libere da mine sarebbe elevatissimo. Inoltre, l’aumentare della durata del periodo di interdizione del traffico accrescerebbe in maniera esponenziale il danno economico ai paesi interessati. Ancora un esempio recente, fu la crisi del Mar Rosso, nel 1984, quando, per un sospetto minamento del canale di Suez, il flusso mercantile internazionale fu dirottato intorno al Capo di Buona Speranza, circumnavigando l’Africa.
para 90 After the cessation of active hostilities, parties to the conflict shall do their utmost to remove or render harmless the mines they have laid, each party, removing its own mines. With regard to mines laid in the territorial waters of the enemy, each party shall notify the position and proceed with the least possible delay to remove the mines in its territorial sea or otherwise render the territorial sea safe for navigation.
La regola prevede che le parti, al termine delle ostilità, rimuovano le proprie mine notificando i campi posati nelle acque del nemico. Viene data anche la possibilità alternativa di rendere le mine non pericolose (ad esempio disattivando il proprio campo di mine controllate senza doverle rimuovere). Un buon esempio in merito alla notificazione delle posizioni fu la delimitazione dei campi minati del Baltico, al termine della Seconda Guerra Mondiale, con boe di segnalazione. Sulle carte nautiche sono ancor oggi riportate aree con possibile presenza di munizioni ed esplosivi nelle quali è vietata qualsiasi attività di pesca o commerciale. Non ci si deve lasciar ingannare dalla loro vetustà: nel mar Baltico sono stati trovati ordigni con batterie ancora con una carica sufficiente a farli detonare. Inoltre, alcuni ordigni possono avere dei congegni antirimozione, a volte dei semplici lacci che se accidentalmente tirati possono innescare il detonatore. In queste cose … gli errori si pagano una volta sola.
para 91 In addition to their obligations under para 90, parties to the conflict shall endeavour to reach agreement, both amongst themselves and, where appropriate with other States and with international organizations, on the provision of information and technical material assistance, including in appropriate circumstances joint operations, necessary to remove minefields or otherwise render them harmless.
Lo scambio di informazioni tecniche per la bonifica dei campi minati non è solo essenziale per ridurre i rischi collaterali del personale specialista incaricato delle operazioni ma per evitare ritardi che aumenterebbero i tempi di bonifica e conseguentemente i danni alle economie locali. Un esempio significativo fu che la non conoscenza della presenza di dispositivi anti dragaggio nelle mine ormeggiate della seconda guerra mondiale allungò notevolmente i tempi di bonifica previsti, ritardando la ripresa delle attività economiche locali. Oltre alla limitata conoscenza tecnica, venne a mancare anche lo scambio di esperienze acquisite: ad esempio l’uso improprio del dragaggio meccanico nelle campagne di bonifica sopracitate comportò in tutti i mari:
– il cesoiamento “selvaggio” di un numero elevato di mine ormeggiate che, in virtù del loro assetto positivo, vennero a galla trasformandosi in mine alla deriva e diventando ancora più pericolose per la navigazione;
– la necessità di distruggerle sparandogli contro con le armi di bordo (spesso non in grado di farle saltare) causandone l’affondamento, a seguito dell’immissione di acqua all’interno della cassa con conseguente generazione di futuri pericoli per le attività della pesca. Per capirci, l’urto accidentale di una rete a strascico con un urtante poteva comunque provocare l’esplosione della mina.
Alla fine del conflitto, un maggior colloquio sulle informazioni tecniche relative ai dispositivi integrati nelle armi e sulle esperienze acquisite durante le operazioni di bonifica avrebbe potuto ridurre gli sforzi delle forze di CMM in maniera significativa.
Un’attività silenziosa ed incessante
Ancor oggi, vengono distrutti ogni anno migliaia di ordigni (comprendendo nell’accezione proiettili, siluri e mine) lungo le coste del Mediterraneo, quali ultimi spiacevoli ricordi dell’ultima guerra mondiale. Tale situazione è purtroppo ancora una realtà comune in tutti i mari che hanno vissuto i drammi della guerra; residuati bellici appartenenti a vecchi campi minati sono ancora presenti nelle acque dell’Oceano Pacifico, dell’Indiano, del Mare del Nord e del Mar Baltico.
para 92 Neutral States do not commit an act inconsistent with the laws of neutrality by clearing mines laid in violation of international laws.
Questo paragrafo sembra lapalissiano ma di fatto afferma il diritto di uno stato neutrale ad effettuare operazioni di sminamento all’interno delle proprie acque autonomamente per rinforzare i propri diritti.
In sintesi, il San Remo Manual fornisce una revisione giuridica del problema, tenendo in considerazione non solo le leggi e convenzioni correlate alla problematica della Guerra di Mine, sopravvenute dopo la Convenzione dell’Aia del 1907, ma anche regole di comportamento unanimemente riconosciute dalla comunità internazionale. Verranno osservate? Questo non lo possiamo sapere ma per fortuna c’è chi veglia per noi sui mari di tutto il mondo.
Andrea Mucedola
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ammiraglio della Marina Militare Italiana (riserva), è laureato in Scienze Marittime della Difesa presso l’Università di Pisa ed in Scienze Politiche cum laude all’Università di Trieste. Analista di Maritime Security, collabora con Centri di studi e analisi geopolitici italiani ed internazionali. È docente di cartografia e geodesia applicata ai rilievi in mare presso l’I.S.S.D.. Nel 2019, ha ricevuto il Tridente d’oro dell’Accademia delle Scienze e Tecniche Subacquee per la divulgazione della cultura del mare.