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livello elementare
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ARGOMENTO: NORMATIVA NAUTICA
PERIODO: ODIERNO
AREA: ITALIA
parole chiave: Codice della nautica da diporto
Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO ((…))
Capo I
Locazione di unità da diporto
Art. 42.
Locazione e forma del contratto
La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
Con l’unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da di porto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.
Art. 43.
Scadenza del contratto
Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s’intende rinnovato ancorché , spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell’unità da diporto.
Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art. 44.
Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell’articolo 43, dalla riconsegna dell’unità .
Art. 45.
Obblighi del locatore
Il locatore è tenuto a consegnare l’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Art. 46.
Obblighi del conduttore
Il conduttore è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.
Capo II
Noleggio
Art. 47.
Noleggio di unità da diporto
Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.
… omissis …
Art. 48.
Obblighi del noleggiante
Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l’unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
Art. 49.
Obblighi del noleggiatore
Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
Art. 49-bis
(Noleggio occasionale).
Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica ((o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione)), ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità.
Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione ovvero attraverso l’utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all’articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
… omissis …
Capo III
Art.li 50 e 51
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)
Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARA
Art. 52.
Cultura nautica
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, può inserire, nell’ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l’insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l’attivazione di specifici corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi, avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonché attraverso gli istituti tecnici nautici.
Nota Bene
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