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Archeologia subacquea e Norme Uni 11366, luci e ombre della normativa di settore in Italia

tempo di lettura: 10 minuti


ARGOMENTO: ARCHEOLOGIA DELLE ACQUE

PERIODO: ODIERNO
AREA: ITALIA
parole chiave: archeologia subacquea, NORME UNI

 

In Italia, a differenza di altri paesi della Comunità Europea, non esiste una legge quadro sull’attività subacquea sia essa commerciale, ricreativa o scientifica. Moltissime, negli anni, sono state le proposte di legge presentate (1) ma di fatto nessuna ha concluso l’iter legislativo fino a diventare legge dello Stato. Nell’assenza di una legge quadro nazionale dedicata al mondo della subacquea, che regoli tutte le variegate sfaccettature e professionalità coinvolte, il mondo degli addetti ai lavori ha dovuto acquisire, interpretare e fare proprie le numerosissime norme e ordinanze emanate dalle autorità competenti, prestando attenzione, soprattutto, ai loro combinati. Per un brevissimo e certamente non esaustivo elenco delle norme di secondo livello (2) che interessano l’argomento qui trattato, dobbiamo richiamarne alcune:

– il D. P. R. del 20 marzo 1956, n. 321 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa” (G.U. 5 maggio 1956, n. 109, suppl. ord.), che elenca norme, procedure, indicazioni mediche e comportamentali per l’esecuzione dei lavori in cassone pressurizzato;

il D. M. del Ministero della Marina Mercantile del 13 gennaio 1979 (in Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio, n. 47) che disciplina l’Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale, una figura professionale abilitata a svolgere immersioni lavorative in ambito portuale funzionali alle esigenze e alla gestione degli scali commerciali e turistici; modificato parzialmente dai D. M. del 31 marzo 1981 e D. M. 2 febbraio 1982 che estendono la possibilità di iscrizione ai registri dei sommozzatori in servizio locale anche ai cittadini dei paesi aderenti alla Comunità Economica Europea (ora Unione Europea), in possesso dei requisiti di idoneità fisica e professionale a svolgere gli incarichi tipici di un OTS (Operatore Tecnico Subacqueo);

– la sentenza n. 200602150 del Tribunale Amministrativo del Lazio del 29 marzo 2006, che cancella il limite di età di 35 anni per ottenere l’iscrizione al registro dei sommozzatori in servizio locale contenuto nel D. M. 13 gennaio 1979 e lo lega invece al superamento delle visite sanitarie annuali obbligatorie per il rinnovo;

– la Circolare Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dell’11 ottobre 2012, che dispone la libertà di operare per tutti gli OTS non solo nel Circondario marittimo di iscrizione ma in tutti gli ambiti nazionali;

– il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 del 24 gennaio 2012 recante norme e “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, meglio noto come decreto liberalizzazioni, (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012 n° 71), dove all’articolo 16 richiama la recente norma UNI 11366:2010 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – Procedure operative”.

-il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive integrazioni e/o modifiche (D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

– la norma UNI 11366:2010;

– le numerosissime Ordinanze delle locali Capitanerie di Porto che disciplinano nell’ambito marittimo di competenza l’esercizio di lavori subacquei; fra queste citiamo: CP Monfalcone Ord. n. 5 del 23 febbraio 2012; CP Triestre Ord. n. 10 del 7 marzo 2013; CP Venezia Ord. n. 32 del 25 marzo 2006; CP Ravenna Ord. n. 72 del 23 ottobre 1992; CP Venezia Ord. n. 106 del 29 agosto 2006 (parte D art. 1-immersioni con finalità scientifiche); CP Napoli Ord. n. 37 del 26 marzo 2013; CP Messina Ord. n. 28 del 20 maggio 2013; CP Porto Torres Ord. n. 5 del 20 marzo 2014; CP Viareggio Ord. n. 21 del 26 febbraio 2016; e le altrettanto numerosissime ordinanze che disciplinano le attività subacquee non lavorative.

photo credit Ivan Rullo

E l’archeologia subacquea? 
L’archeologia subacquea è in questi ultimi tempi delimitata in progetti di formazione universitaria, saltuari interventi delle locali Soprintendenze su segnalazioni di ritrovamenti casuali, progetti di valorizzazione sostenuti da enti o istituti di ricerca, che soffrono tuttavia di una cronica carenza finanziaria. Parallelamente, nelle grandi opere infrastrutturali, l’attuazione delle norme sulla archeologia preventiva nella progettazione negli appalti pubblici (art.li 95 e 96 D. Lgs. 163/2006 sostituiti ora dall’art. 25 del D.Lgs. 50/2016)3 ha generato una domanda di professionisti archeologi qualificati e abilitati alla verifica preventiva dell’interesse archeologico. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha istituito un elenco dei professionisti abilitati, anche se non ha indicato, nelle norme attuative per la redazione di questo elenco, le qualifiche necessarie per svolgere queste attività in ambienti sommersi. Pare tuttavia acquisito, oltre al possesso del titolo di Dottore di Ricerca o di specializzazione, il fatto che l’archeologia subacquea in ambito portuale (ma spesso alcune Ordinanze CP estendono questo obbligo anche al di fuori dei bacini portuali) sia prerogativa esclusivamente di archeologi in possesso del titolo di OTS (operatore tecnico subacqueo) considerata l’applicabilità del D. M. 13 gennaio 1979.

Se per questo tipo di appalti pubblici è pacificamente acquisito, per quanto attiene alla sicurezza, il rispetto del D. Lgs. 81/2008 (individuazione dei rischi specifici e generici, analisi e procedure per i rischi individuati, redazione del piano della sicurezza, nomina del Supervisor-responsabile alle immersioni, ecc.), più nebulosa e inascoltata pare l’applicazione di queste procedure nei cantieri universitari per la ricerca e formazione degli studenti. I responsabili dei cantieri universitari spesso disquisiscono, a torto, sulla non applicabilità delle norme specifiche in ambito scientifico. A far chiarezza sulla necessità di applicare per intero le imposizioni in materia di sicurezza anche nei cantieri universitari è lo stesso D.Lgs. 81/2008 quando all’art. 2, comma 1 paragrafo a) definisce la figura del lavoratore che fra gli altri indica nel: ‘… omissis … l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, …omissis…’ rendendo così soggetti passivi di tutela tutti gli studenti impegnati in campagne di ricerca archeologica, svolte a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.

Ma se gli studenti sono soggetti passivi, chi sono invece gli attori obbligati al rispetto della normativa in vigore?
A questa domanda risponde un documento interno di UniRoma 34 quando riconosce nel Magnifico Rettore la figura del datore di lavoro; nei Direttori di Dipartimento, nei Presidi e nei Dirigenti amministrativi i ruoli di dirigenza aziendale; nei professori e ricercatori il ruolo di preposti con obblighi sulla vigilanza e sorveglianza per la corretta esecuzione delle attività lavorative in sicurezza. L’applicazione delle norma antinfortunistiche in un qualsiasi cantiere archeologico universitario a terra come in ambiente sommerso deve prevedere quindi il rispetto del D. Lgs. 81/2008 che introduce l’applicazione delle cosiddette best practices, ovvero quelle procedure esecutive definite migliori e/o più indicate per la tutela della salute degli addetti.

Il dibattito sulla riconducibilità dell’attività di archeologia subacquea fra le attività subacquee scientifiche è controverso per quanto attiene all’adozione delle norme sulla sicurezza in cantiere. Le altre figure professionali che operano in ambiente sommerso per scopi scientifici (biologi, sedimentologi, ecologi, geologi, ecc) svolgono una attività prevalentemente di osservazione e semplice campionamento, mentre l’archeologo subacqueo utilizza attrezzatura e svolge operazioni manuali, come posa in opera di quadrettatura, utilizzo della sorbona, recupero e sollevamento in superficie di reperti; tutte attività soggette a rischi elevati per l’incolumità dell’addetto stesso. Nel Convegno di Corvara del 28-30 marzo 2012 le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA) hanno affrontato l’argomento e hanno definito non soggetta alle norme indicate dal D. Lgs. 81/2008 l’attività scientifica svolta dai propri operatori. Tuttavia hanno precisato che: … omissis … talvolta all’operatore delle Agenzie Arpa potrebbe essere richiesto di effettuare minimi lavori manuali in immersione, che eccedono i limiti stabiliti per l’immersione sportiva”. In questo caso, il datore di lavoro deve provvedere ad una adeguata formazione, addestramento e specifica sorveglianza sanitaria che si avvicinano a quelle tipiche del lavoro svolto dal sommozzatore professionista (5).

L’art. 12 del D. Lgs. 81/2008 prevede l’ufficio dell’Interpello ovvero la possibilità di richiedere chiarimenti sull’applicazione delle norme. La Commissione incaricata ha dato un parere interpretativo interessante sull’Interpello n. 12/2015 del 29 dicembre 2015 che aveva per oggetto la ‘risposta al quesito relativo all’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo’. Si chiedeva in particolare il parere della Commissione su quali fossero le regole, le leggi, le direttive e le modalità operative da rispettare per il corretto svolgimento dell’attività di pesca del corallo. La Commissione Interpelli, ricordando le norme di legge in materia di pesca professionale (6), sul tema della sicurezza, ha chiarito che le disposizioni applicabili al settore della pesca professionale del corallo – svolgendosi tale attività in mare e non a bordo – sono da ricondurre non allo specifico campo di applicazione del D. Lgs. n. 271/1999, che disciplina la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, ma al generale campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. La Commissione ha concluso facendo riferimento al fatto che la norma tecnica UNI 11366, anche se non connotata da obbligatorietà, può costituire un utile riferimento di buona regola.

Le norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) non producono obblighi di legge, ma se richiamate da un provvedimento impositivo, come le ordinanze delle locali CP, diventano cogenti obbligando tutti gli operatori a rispettarle. La best practices per i cantieri sommersi inshore (in ambiti portuali e costieri) si può riconoscere nel dettato della norma UNI 11366, che seppur ideata e pensata per i cantieri subacquei offshore, ben si presta, quando applicata, anche negli ambiti subacquei più familiari a noi archeologi.

 

Vediamo in estrema sintesi e in maniera schematica cosa raccomanda:

– operazioni eseguite esclusivamente da personale qualificato ed esperto;

– immersioni subacquee devono seguire precise ed indifferibili operazioni che consentano il monitoraggio ed il contatto verbale costante ed ininterrotto fra l’uomo immerso e la superficie (sistema vincolato con ombelicali, gran facciali, caschi di protezione);

– utilizzo di attrezzature collaudate e certificate;

– profondità d’immersione in basso fondale limitate alla quota batimetrica massima di -50 m.

– immersioni con autorespiratori ad aria ammesse solo in caso di emergenza;

– entro la quota batimetrica di – 12 m la sicurezza dell’operatore subacqueo affidata ad un sommozzatore stand by che può essere equipaggiato con SCUBA munito di doppio erogatore e cima guida;

– oltre la quota batimetrica di – 12 m oltre al subacqueo in stand by devono essere disponibili in loco (o raggiungibili in tempi minori di 30 minuti) le seguenti attrezzature: una camera iperbarica per trattamenti terapeutici di decompressione; tabelle di decompressione e tabelle curative; una sufficiente quantità e qualità di gas per trattare eventuali malattie da decompressione; un presidio medico che possa essere portato dentro la camera iperbarica e adatto all’utilizzo in condizioni iperbariche per assistere un sommozzatore infortunato dentro la camera iperbarica.

Il convegno di Venezia
A Venezia lo scorso 8 ottobre 2015, si è tenuto un convegno con una tavola rotonda che ha trattato sul ‘La sicurezza nei lavori subacquei in ambito portuale e la Norma UNI 11366’. Numerosi interventi dei relatori hanno messo in luce la necessità di estendere la Norma UNI 11366 per la sicurezza nelle immersioni professionali per l’industria a tutti gli ambiti portuali. L’ammiraglio Pietro Verna nella sua relazione ha stigmatizzato la carenza legislativa del settore e la necessità di adeguare il corpus normativo nazionale alle disposizioni del D. Lgs. 145/2015 che ha costituito il Comitato per la Sicurezza in mare presso il Ministero dello Sviluppo Economico (7). Così come citato in premessa le Capitanerie di Porto di Monfalcone, Trieste, Venezia, Ravenna, Napoli, Messina, Oristano, Porto Torres, Viareggio e molte altre si sono adeguate a queste indicazioni richiamando espressamente le norme UNI 11366 come procedura da seguire per l’effettuazione di lavori subacquei nei circondari marittimi di competenza.

Conclusioni
Pare indiscutibile, perché peraltro espressamente richiamata dalle stessa norma, la necessità di applicazione dei disposti del D. Lgs. 81/2008 sulla salute dei lavoratori anche ai cantieri universitari di formazione e ricerca. Lo stesso Decreto richiama i responsabili dei cantieri, nell’applicazione del piano della sicurezza, al rispetto delle best practices che, in ambito subacqueo, sono pacificamente e da tutti indicate nella norma UNI 11366. Numerosissime Capitanerie stanno inserendo nei loro regolamenti la norma UNI 11366 come best practices da adottare. Va di conseguenza nuovamente ricordato che, quando una norma UNI è citata in una Ordinanza della Capitaneria di Porto, diventa a tutti gli effetti norma obbligatoria nel circondario marittimo di competenza della stessa Capitaneria. Si deve quindi necessariamente accettare che l’applicazione dei combinati di questi dispositivi (compresa l’adozione della norma UNI 11366) diventi anche nei cantieri di archeologia subacquea una prassi acquisita. Tuttavia questo non deve essere visto come un impedimento alle attività, quanto un miglioramento delle condizioni di lavoro, a tutto vantaggio della sicurezza che, in questi ambiti, non può ricondursi al classico sistema di coppia, concepito solo ed esclusivamente per la pratica della subacquea ricreativa, con scopi totalmente diversi da quelli qui trattati. Poiché la redazione delle leggi, dei regolamenti, dei Decreti attuativi e anche delle norme UNI segue la buona prassi della concertazione con le parti interessate, duole rilevare che mai e in nessuna sede, quando si decisero e deliberarono norme importanti come queste, siano stati invitati rappresentanti degli archeologi, che avrebbero potuto portare a quei tavoli le esigenze, le tipicità, le caratteristiche della nostra professione. L’auspicio è che questo non si ripeta in futuro.

Ivan Lucherini
ivanlucherini@gmail.com

 

1  Fra le più recenti: PdL n° 2751 d’iniziativa del deputato Bergamini recante norme per la ‘Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche’ presentata il 26 novembre 2014 e il Testo Unificato di tre PdL elaborato dal Comitato Ristretto alla fine della riunione del 16 Settembre 2009, recante norme sulla “Disciplina delle attività subacquee e iperbariche” PdL C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci.

2 In Italia le fonti del Diritto rispettano una gerarchia che è articolata nel suo apice dalla Legge Costituzionale, seguita dalle fonti primarie come le leggi ordinarie di emanazione del Parlamento, i decreti legge del governo, i decreti legislativi che trovano forza nelle leggi delega, le leggi regionali. Nelle fonti secondarie del diritto possiamo annoverare i regolamenti esecutivi e autonomi, le ordinanze emanate da autorità competenti per disciplina e/o territorio.

3 La norma era contenuta nel D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n° 100) dove agli articoli 95 e 96 si prevedevano interventi di verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare di opere pubbliche che incidessero sulla morfologia del suolo e del fondale in ambito subacqueo (art. 95) e la prescrizione di ulteriori indagini conoscitive e a scopo di tutela, qualora le verifiche iniziali prospettassero una ragionevole possibilità di coinvolgimento nei lavori di stratigrafie, strutture, manufatti o reperti significativi ai fini della tutela e del recupero di tali vestigia (art. 96). Il D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 è stato abrogato e sostituito dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici, il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 che riprende le norme di tutela preventiva del patrimonio archeologico sepolto e sommerso con l’art. 25 che reca indicazioni e norme sulla verifica preventiva dell’interesse archeologico e sulla possibilità data alle locali Soprintendenze archeologiche di prescrivere indagini suppletive e scavi a carico della committenza.

4 Breve Dispensa Informativa sicurezza – documento interno di UniRoma 3.

5 S. Gini et alii, Criteri ed indirizzi per la valutazione del rischio e le corrette modalità comportamentali degli operatori nello svolgimento di attività subacquee delle Agenzie Ambientali, in atti del 18° Convegno di igiene Industriale – Le giornate di Corvara 2012, ARPA Toscana, ARPA Emilia Romagna, ARPA Liguria, in corso di stampa.

6 D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 ‘Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima’; D. M. 20 ottobre 1986 Disciplina della pesca subacquea professionale; D. M. 1 giugno 1987, n. 249 Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei.

7 L’ENI Spa, il 5 agosto 2013, ha stabilito, con un proprio documento, di adottare le norme UNI 11366 in tutti i propri cantieri e dare le indicazioni necessarie al personale dipendente e alle aziende subappaltatrici per quanto concerne l’applicazione delle citate disposizioni.

 

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